(1)Alla modifica dei piani urbanistici, nei casi previsti all’articolo 4, provvede l’ente competente per la zona per insediamenti produttivi, di seguito denominata zona, su propria iniziativa, qualora ritenga che vi sia l’interesse pubblico.
(2) La modifica può inoltre essere chiesta dai proprietari, singoli o associati, degli immobili ubicati in zona. Anche in questo caso l’ente competente valuta la rispondenza della zona o di parte di essa ai criteri di cui all’articolo 4 ed avvia, qualora la valutazione dia esito positivo, la procedura di modifica del piano urbanistico ai sensi dell’articolo 19 della legge. 2)