(1) Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Qualora il servizio di alloggio venga esercitato sia in camere che in appartamenti, va in ogni caso osservato il limite di otto camere, computandosi a tal fine per gli appartamenti soltanto le camere da letto.”