Ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, l’Ufficio risparmio energetico effettua controlli a campione in ordine ad almeno il 6% degli interventi incentivati.
All’individuazione dei casi provvede la commissione ai sensi dell’articolo 6 di questi criteri secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Il risultato delle indagini viene redatto in un protocollo.
L’Ufficio risparmio energetico è autorizzato ad effettuare ulteriori controlli, qualora li ritenesse necessari.
L’esame può essere effettuato direttamente dal personale dell’ufficio che dispone il pagamento del contributo.
I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione. Nell’ambito dei controlli viene verificata l’effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione, la congruità delle spese nonché la regolare documentazione di spesa.
I relativi controlli possono essere eseguiti sia prima dell’erogazione dei contributi che dopo.