4.1 Gli aiuti sono concessi per un progetto di investimento iniziale in attivi materiali.
4.2 Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali riguardanti:
- la creazione di un nuovo stabilimento,
- l’ampliamento di uno stabilimento esistente.
- La diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi o
- un cambiamento fondamentale o un ampliamento di un processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
Per “attivi materiali” si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari.
4.3 In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato.
Dall’aiuto è escluso l’acquisto di:
• autovetture e di mezzi di trasporto interno ed esterno, esclusi quelli per la raccolta del latte ed i carrelli elevatori in prima dotazione,
• arredamento per l’ufficio inclusi gli impianti EDP ed i computer per la vendita, e arredamento per le sale delle riunioni e per i locali di vendita.
• impianti per la trasformazione e commercializzazione di latte e derivati del latte in imprese collettive di trasformazione e commercializzazione, se a livello provinciale in un tale impresa e per il rispettivo ramo di produzione sia ancora disponibile capacità produttiva.