1. Ai sensi dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni:
a) Zone archeologiche: zone che sottostanno al vincolo di tutela archeologica o che nei piani paesaggistici e urbanistici sono classificate come zone archeologiche.
b) Edilizia abitativa privata: costruzioni realizzate da privati o ditte per uso proprio o per la vendita di appartamenti. Si distingue tra edilizia abitativa agevolata ed edilizia abitativa libera. L’edilizia abitativa agevolata è quella realizzata su superfici sovvenzionate, secondo i criteri dell’agevolazione edilizia della Provincia. Tutto il resto è considerato edilizia abitativa libera.
c) Committenti pubblici per l’edilizia: enti pubblici quali comunità comprensoriali, comuni, l’Istituto per l’edilizia sociale, o società a partecipazione pubblica che svolgono la funzione di committenti per progetti edili.
d) Edilizia abitativa pubblica: edifici costruiti da committenti pubblici per scopi abitativi.
e) Infrastrutture: condotte per acqua, acque reflue, corrente elettrica, gas, telecomunicazioni, teleriscaldamento e strade.
f) Interventi agricoli o sul paesaggio: misure che modificano il paesaggio e che non rientrano tra i punti sopra elencati (disboscamenti, spianamenti, terrazzamenti, nuove piantagioni, bonifiche, opere di miglioramento fondiario, realizzazione di impianti sportivi, funivie, piste sciistiche, cimiteri, discariche di rifiuti, cave, cave di ghiaia).