Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 “Nuovo ordinamento del commercio” e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, nell'autorizzare l’installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di distribuzione di carburante, si terrà conto delle presenti direttive, favorendo in particolare una distribuzione omogenea e razionale degli impianti sul territorio nonché una loro sufficiente redditività e garantendo strutture con requisiti qualitativi idonei alle esigenze dell'utenza.
L’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, individua una serie di criteri da tenere presenti per conseguire l’obiettivo di adeguamento della rete distributiva dei carburanti.
L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia e sulle aree aventi i requisiti di cui alle presenti direttive.
I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l’installazione di impianti per l’erogazione di benzina e gasolio per autotrazione ed eventualmente, in conformità alla normativa vigente, di gas propano liquido (GPL) nonché metano.