1. Al fine di verificare la regolare esecuzione delle iniziative ammesse ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.
2. All'individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento competente, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutte le agevolazioni liquidate nell'anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario dell'agevolazione. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l'Ufficio competente ritiene dubbi.
3. Laddove necessario l'ufficio competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale.
4. Nell'ambito del controllo viene verificata l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione e la regolare contabilizzazione delle prestazioni prese in considerazione.
5. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.
6. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.