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Delibera 21 luglio 2003, n. 2523
Statuto dello studente e della studentessa (modificata con delibera n. 372 del 21.05.2024)

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Art. 6
Impugnazioni

1. Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti/delle studentesse e da parte dei genitori degli studenti/delle studentesse minorenni ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola o rispettivamente all'istituto scolastico comprensivo, istituito e disciplinato dalle singole istituzioni scolastiche.

2. L'organo di garanzia dei circoli didattici, degli istituti scolastici comprensivi e delle scuole medie è composto, oltre che dal/la dirigente scolastico/a, da almeno due rappresentanti dei genitori e da almeno due rappresentanti dei/delle docenti, dovendo essere garantita per ogni categoria la rappresentanza dei diversi gradi scolastici. L'organo di garanzia delle scuole secondarie superiori e degli istituti scolastici comprensivi, che includono anche una scuola secondaria superiore, è composto, oltre che dal/la dirigente scolastico/a, da almeno un/una rappresentante dei genitori, un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse e da due rappresentanti dei/delle docenti dovendo essere garantita la rappresentanza dei diversi gradi scolastici. Gli organi di garanzia sono presieduti da un/una rappresentante dei genitori.

3. Per ogni membro effettivo è eletto un membro sostitutivo della rispettiva categoria e del rispettivo grado scolastico. I membri sostitutivi svolgono la propria funzione all'interno dell'organo di garanzia nei casi di incompatibilità o di assenza dei membri effettivi.

4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dall'articolo 30 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, i/le rappresentanti dei docenti risultano incompatibili qualora appartengono al consiglio di classe della classe dell'alunno/alunna interessata al provvedimento disciplinare, mentre i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse e i/le rappresentanti dei genitori risultano incompatibili, qualora appartengono alla classe o sono genitori di un'alunno/alunna della classe interessata al ricorso.

5. La durata in carica dell'organo di garanzia è fissata autonomamente dal Consiglio d'istituto per una durata massima di un triennio.

6. L'organo di garanzia effettua un tentativo obbligatorio di conciliazione tra lo studente/la studentessa maggiorenne o rispettivamente i suoi genitori e il coordinatore/la coordinatrice di classe o rispettivamente l'insegnante, che ha promosso applicazione della sanzione disciplinare. In caso di accordo tra le parti viene redatto un verbale d'intesa, con il quale il procedimento si conclude. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l'organo di garanzia decide in merito al ricorso.

7. L'organo di garanzia è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto del/la presidente.

8. Gli organi di garanzia decidono, su richiesta degli studenti/delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione e alla violazione del presente statuto dello studente e della studentessa.

9. L'esecuzione delle sanzioni disciplinari rimane sospesa fino alla scadenza del termine di ricorso stabilito dal regolamento interno o rispettivamente fino alla decisione dell'organo di garanzia nel caso della presentazione di un ricorso.