Sentenza del 27 novembre 2008, n. 391; Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors
Sussiste la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, a norma dell'art. 143 co. 1 lett. a) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, quando siano impugnati – ancorché emanati da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche – provvedimenti amministrativi aventi sul regime delle stesse una incidenza immediata e diretta. Sono pertanto escluse dalla speciale giurisdizione di detto Tribunale superiore le controversie relative ad atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sulla materia delle acque, e che non richiedano le competenze giuridiche e tecniche ritenute dal legislatore necessarie per la soluzione dei problemi inerenti alla gestione delle acque pubbliche.
Il ricorso che ha per oggetto l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi con i quali la Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di autonomia, ha determinato il compenso dovuto dai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per l'energia non ritirata, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo: ciò in quanto, da un lato, la soluzione della controversia non richiede quel livello speciale di competenza tecnica che distingue la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e, dall'altro lato, gli atti impugnati non hanno un' incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche.
Il comma 3 dell'art. 13 dello Statuto di autonomia, pone a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico l'obbligo di corrispondere, a fronte dell'eventualità che le province di Bolzano e Trento non usufruiscano della fornitura – obbligatoria e gratuita – del quantitativo di energia elettrica stabilito dal primo comma, un compenso originario di lire 6,20 per ogni Kwh. non ritirato di energia idroelettrica. La stessa norma statutaria indica altresì il criterio per fissare, nel tempo, gli opportuni adeguamenti di detto compenso unitario, che vengono determinati, sentito l'ENEL, con decreto del Presidente della Giunta provinciale in base alle variazioni del prezzo dell'energia superiori al 5% (art. 1 co. 2 L.P. 30 agosto 1972 n. 18).
Sono illegittimi i provvedimenti con cui la Provincia autonoma di Bolzano ha stabilito ex novo, per l'anno 2007, l'intero importo del compenso unitario per l'energia idroelettrica non ritirata, in violazione dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 1 della L.P. 30 agosto 1972 n. 18. Detto compenso, infatti, va determinato adottando come base di calcolo l'importo fisso di lire 6,20 per ogni Kwh. non ritirato, al quale importo vanno aggiunti gli adeguamenti variabili stabiliti dall'amministrazione, in conformità al criterio stabilito dalle citate norme. Illegittimo appare inoltre, sotto altro profilo, il rinvio disposto dall'amministrazione provinciale ad una fonte esterna, ai fini della determinazione dell'intero importo del compenso anziché dell'indicatore necessario per il calcolo della variazione percentuale del compenso stesso.