Sentenza del 22 novembre 2006, Nr. 419, Pres. Demattio, Est. Del Gaudio
In base al principio di netta e rigorosa separazione tra la fase della qualificazione e quella dell'offerta, che informa la materia delle gare pubbliche, la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, attestante il possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione del contratto, non può essere confusa, anche materialmente, con gli elementi costituenti l'offerta tecnica. Di conseguenza, non è consentito all'organo preposto alla prima fase procedurale di prendere conoscenza dell'ulteriore documentazione di gara, pena una grave violazione dei principi di correttezza, segretezza e par condicio tra i concorrenti.
Mentre l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa deve essere pubblica, comportando la verifica della completezza della documentazione richiesta e l'eventuale esclusione delle ditte non in regola, l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche rappresenta una mera operazione materiale che va fatta nell'imminenza della valutazione di qualità dei dati tecnici presentati, quindi in seduta non pubblica, a garanzia della riservatezza ed integrità degli elaborati.
La valutazione dell'offerta tecnico-economica deve essere effettuata dopo l'individuazione dei criteri, ivi compreso il parametro di attribuzione del punteggio. Pertanto, l'apertura delle buste contenenti l'offerta, in un momento antecedente alla definitiva elaborazione dei criteri di valutazione dell'offerta medesima, comporta un vulnus al principio di segretezza, non superabile nemmeno da un'eventuale attestazione a verbale circa la mancata cognizione del contenuto delle buste.
In tema di contratti della P.A., il partecipante alla gara che, anche solo per negligenza, abbia presentato un'offerta con modalità diverse da quelle prescritte, va escluso dalla gara. Invero, l'inosservanza sia pure di una sola prescrizione del bando – non sanzionata espressamente con l'esclusione – che comporti la violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, ben può essere causa legittima dell'esclusione stessa allorché vi sia l'esigenza di tutelare un interesse particolare e rilevante, attese la necessità della trasparenza ed imparzialità nello svolgimento della procedura nonché l'esigenza che venga assicurata l'efficace tutela della regolarità della gara.