Sentenza del 4 dicembre 2003, n. 509; Pres. Mosna, Est. Widmair
Le mansioni, svolte nell'ambito del pubblico impiego, non corrispondenti a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina e di inquadramento, sono irrilevanti sia ai fini economici sia ai fini della progressione di carriera, in quanto è essenziale che l'espletamento delle mansioni avvenga nel presupposto indefettibile di un formale provvedimento di nomina e di inquadramento emesso dall'organo cui compete la gestione del personale, senza che possano ritenersi idonei, a tale scopo, meri ordini di servizio.
Il singolo Comune non può derogare agli accordi di comparto per gli enti locali introducendo modificazioni, aggiunte, integrazioni in funzione della peculiarità dell'ordinamento dei propri uffici. Invero, il Comune, quale ente estraneo alla formazione dell'accordo – stipulato tra il Consorzio dei Comuni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative – non ha il potere di intervenire sulle clausole dell'accordo, in quanto la eventuale eliminazione, o modifica, di una norma contrattuale può essere fatta soltanto dai soggetti che hanno dato vita all'accordo medesimo, con la procedura prevista dalla legge.
E' illegittima la delibera comunale che, in violazione al chiaro risposto dell'art. 14 lett. c) dell'accordo di comparto per il personale comunale dd. 8 luglio 1994, estende il premio di produttività a dipendenti che non fanno parte del “centro meccanografico e responsabile EDP” del Comune stesso. Con il pregresso recepimento dell'accordo, infatti, il Comune è tenuto alla stretta applicazione dell'accordo, senza quindi un potere discrezionale di dare interpretazioni diverse da quanto contenuto nella norma.
La competenza relativa alla vigilanza e alla tutela sulle Amministrazioni comunali (art. 54 dello Statuto), che nelle altre regioni spetta ad un apposito organo distinto dalla Giunta regionale, nelle Province autonome di Bolzano e di Trento viene esercitata dallo stesso organo esecutivo previsto per lo svolgimento delle potestà amministrative ad esso spettanti, cioè dalla Giunta provinciale. L'esercizio di tale potere da parte di questo organo avviene in sedute separate dalle sedute ordinarie, riunendosi la Giunta “in sede di tutela”, mentre per lo svolgimento delle attività relative alla sua potestà amministrativa la medesima si riunisce “in sede propria”. Non esistono disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano il procedimento formale di esercizio, da parte della Giunta provinciale, dell'attività di vigilanza e di tutela.