Sentenza (22 giugno) 7 luglio 1988, n. 770; Pres. Saja - Red. Baldassarre Ritenuto in fatto: Con ricorso notificato il 14 giugno 1978 e depositato il 23 successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione in riferimento al d.P.R. 14 settembre 1976 n. 1144, pubblicato per estratto sulla G.U. del 15 aprile 1978, con il quale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, è stato istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un Istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca nel Comune di Vipiteno.
La Provincia ricorrente deduce che, con il decreto suddetto, è stata posta in essere una violazione della propria competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria, come determinata dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano, dettate dal d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 116.
L'art. 4 di tale decreto, infatti, stabilisce che « alla istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria... provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato... ».
La Provincia ricorrente, ritenendo palese la lesione della propria competenza in materia di ordinamento scolastico, chiede che venga dichiarata la propria competenza a istituire nel territorio provinciale istituti professionali e, conseguentemente, che venga annullato il decreto impugnato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito nel presente giudizio.
Considerato in diritto: La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione avverso il d.P.R. 14 settembre 1976 n. 1144, con il quale è stato istituito nel Comune di Vipiteno un Istituto professionale di Stato in lingua tedesca, lamentando la violazione della propria competenza amministrativa in materia di ordinamento scolastico, come determinata dall'art. 9 n. 2 st. T.A.A. e dalle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 116, ed ora nel d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89 (Testo unico delle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano).
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. n. 116 del 1973, spetta alla Provincia autonoma di Bolzano provvedere alla istituzione delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione professionale, sulla base di appositi piani e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.
Non vi può essere, quindi, alcun dubbio, come questa Corte ha, già affermato con la sent. n. 279 del 1984, resa in analogo giudizio, circa l'avvenuta invasione da parte dello Stato della competenza riconosciuta alla Provincia ricorrente in materia di ordinamento scolastico.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano istituire nel Comune di Vipiteno un Istituto professionale di Stato e, conseguentemente, annulla il d.P.R. 14 settembre 1976 n. 1144.