Pubblicato nel B.U. 11 settembre 2007, n. 37.
(1) Il riconoscimento vale su tutto il territorio della Repubblica italiana e permette alla persona beneficiaria di accedere alla professione per la quale è qualificata nello Stato membro di origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
(2) Qualora si tratti di una professione per la quale l'uso del relativo titolo professionale è regolamentato a livello provinciale o nazionale, la persona beneficiaria può utilizzare il titolo professionale e l'eventuale abbreviazione.
(3) Le persone beneficiarie del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.