Sentenza del 11 maggio 2006, n. 213, Pres. Demattio, Est. Widmair
Ai fini della regolare aggiudicazione di appalti di forniture e montaggio di impianti e attrezzature tecniche, la commissione di gara, incaricata di valutare le referenze costituenti parte del punteggio, deve congruamente motivare la propria determinazione, indicando i criteri all'uopo adottati, nonché le referenze per opere similari concretamente prese in esame.
In presenza di condotta colpevole dell'Amministrazione, ravvisabile nella violazione di elementari regole di buona amministrazione e del nesso di causalità tra la condotta medesima ed il danno patito dal ricorrente (nella specie, per erronea valutazione di referenze), la domanda di risarcimento per equivalente, ove l'appalto sia ormai eseguito, è accoglibile solo sotto il minore titolo di perdita della possibilità di conseguire il risultato utile, invocato con la richiesta di annullamento degli atti illegittimi impugnati (cosiddetta perdita di chance). In tal caso il danno da mancata esecuzione dei “lavori a base d'appalto”, ossia il presunto utile, va quantificato in via equitativa, forfettariamente, nel 10% dell'offerta economica, in analogia con il criterio (specificamente previsto nel settore dei lavori pubblici), di cui all'art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F e all'art. 37-septies della L. 11 febbraio 1994 n. 109.
La domanda di risarcimento del danno all'immagine, avanzata da un'impresa partecipante ad una gara, implica la prova di una perdita patrimoniale consistente in pregiudizi economici per lesione alla reputazione commerciale; e pertanto l'attore deve provare i singoli pregiudizi lamentati ed individuarli in concrete fattispecie con le ricadute consequenziali nel patrimonio del medesimo, e non unicamente, e semplicemente, affermare la lesione all'immagine commerciale in sè.
Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 36 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo modificato dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di pubbliche forniture – resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie sorte nella fase successiva alla conclusione del contratto, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica (cfr. C.S. sez. V 6 febbraio 2003 n. 628).