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In vigore al: 28/02/2015

a) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 101)
Istituzione dei consultori familiari

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 settembre 1979, n. 47.

Art. 3 (Personale)

(1) Ogni consultorio deve disporre di un' équipe composta da:

  1. due consulenti familiari, di cui uno laureato in psicologia o pedagogia e l'altro col diploma di assistente sociale,
  2. un medico preferibilmente specializzato in ostetricia e ginecologia,
  3. un'ostetrica.

(2) Ogni consultorio può, inoltre, avvalersi della collaborazione di specialisti in genetica, urologia, dermatologia, sociologia, pediatria, neuropsichiatria e di altri specialisti, nonché di esperti in diritto, legislazione del lavoro, pedagogia e argomenti di morale.

(3) Qualora il medico di cui alla lettera b) del primo comma non fosse specializzato in ostetricia e ginecologia, il consultorio deve disporre anche di almeno un collaboratore esterno della specialità.

(4) Il personale di cui ai due precedenti commi, come pure il medico di cui alla lettera b) e l'ostetrica di cui alla lettera c) del primo comma, svolgono la propria attività o con un rapporto libero-professionale, previa stipulazione di apposita convenzione, o mediante incarico con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni della singole amministrazioni. I comuni e consorzi di comuni si avvalgono prioritariamente dell'opera delle ostetriche condotte.

(5) Per il funzionamento dei consultori familiari istituiti dai comuni e dai consorzi di comuni il personale di cui alla lettera a) del primo comma viene assunto a norma delle disposizioni vigenti per le suddette amministrazioni.

(6) Per il funzionamento dei consultori familiari provinciali è istituito il ruolo speciale dei servizi di consulenza familiare di cui alla tabella allegata alla presente legge. Per l'accesso alla carriera direttiva del suddetto ruolo speciale è richiesta la laurea in psicologia o pedagogia. Per l'accesso alla carriera di concetto del suddetto ruolo speciale è richiesto il diploma di assistente sociale.

(7) Nel caso in cui non sia possibile reperire personale che, pur essendo in possesso di laurea in psicologia o pedagogia, non sia disposto ad assumere un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, la Provincia, i comuni e i consorzi di comuni possono conferire incarichi professionali regolati da apposite convenzioni.

(8) Ove non sia possibile reperire personale in possesso del diploma di assistente sociale, la Provincia, i comuni e i consorzi di comuni possono conferire incarichi con contratto di diritto privato a persone ritenute idonee allo scopo, purché in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore.

(9) Per il personale di cui ai commi quarto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di conferire incarichi, sia di lavoro subordinato che a titolo professionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(10) Il consultorio si avvale prioritariamente del personale delle strutture del servizio sanitario nazionale.

(11) Lo svolgimento dei servizi amministrativi dei consultori è assicurato da personale delle amministrazioni che gestiscono i consultori stessi.

(12) Il personale sanitario e sociale opera secondo modalità di lavoro di gruppo nella collegialità delle decisioni, nella corresponsabilità e in collegamento con altri operatori pubblici sanitari e sociali presenti nel territorio. La responsabilità del collegamento del lavoro di gruppo viene affidata ad un operatore del servizio proposto dai membri dell' équipe.

(13) L' équipe potrà essere affiancata da collaboratori esterni esperti in campo sociale, in materia sanitaria oppure nella problematica familiare più comune. Queste persone prestano a titolo di volontariato la propria collaborazione, assistendo le famiglie in difficoltà su di un piano pratico, aiutandole a realizzare i consigli ricevuti nel consultorio e mantenendo i contatti con altre strutture sociali di appoggio alla famiglia.

(14) Ai suddetti collaboratori viene, in ogni modo, assicurato il rimborso di spese eventualmente sostenute.

(15) Le persone che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio sono tenute ad osservare il segreto professionale e d'ufficio.

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