Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 28/02/2015
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Usi civici
Associazioni agrarie
Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 2
Disposizioni generali
a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 2
1)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
A Organizzazioni turistiche
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 45
b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33
c) Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
B Provvidenze per il settore alberghiero
C Agenzie di viaggio
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
a) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 21
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
A
B
C
D
E
F
G
a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7
H
XII Usi civici
A Associazioni agrarie
a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 2
b) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1966, n. 9
B Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Biblioteche scolastiche)
Art. 3 (Biblioteche interscolastiche)
Art. 4 (Consiglio di biblioteca interscolastica)
Art. 5 (Biblioteche di grandi scuole)
Art. 6 (Scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca)
Art. 7 (Finanziamenti alle biblioteche scolastiche, alle biblioteche di grandi scuole, ai servizi bibliotecari di scuole consorziate)
Art. 8 (Finanziamenti alle biblioteche interscolastiche)
Art. 9-10.
Disposizioni finali
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17-18.
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
a) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
Art. 1 (Piano Quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche)
Art. 2 (Opere finanziabili)
Art. 3 (Suddivisione del fondo)
Art. 4 (Piano prioritario - Approvazione)
Art. 5 (Piano sussidario - Domanda di mutuo)
Art. 6 (Esecuzione dei lavori)
Art. 7 (Liquidazione delle anticipazioni e dei contributi)
Art. 8 (Obbligo del rendiconto)
Art. 9
Art. 10 (Regolamento)
Art. 11
Art. 12-13.
Art. 14
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
c) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
d) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
f) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2
h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico