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e) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 81)
Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 luglio 2011, n. 30.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.

Art. 1  (Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia) 3)

(1) D’intesa tra la Provincia autonoma di Bolzano, il Consiglio dei Comuni e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e di quelle in materia di segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva, nonché di Sportello unico per l’edilizia, nel rispetto  della disciplina provinciale nelle materie di competenza, della normativa sul bilinguismo e tenuto conto del livello di accessibilità alla rete informatica e delle condizioni economico-sociali delle singole realtà periferiche. 4)

(2) Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale può individuare ulteriori modalità attuative, d’intesa con il Consiglio dei Comuni nelle materie di interesse degli enti locali. 5)

3)
La rubrica dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 17, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
4)
L'art. 1, comma 1, è stato così modificato dall'art. 17, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
5)
L'art. 1, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 17, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.