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d) Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 61)2)
Legge di tutela della natura e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel B.U. 25 maggio 2010, n. 21.
2)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  La presente legge disciplina la tutela degli animali selvatici, delle piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonché dei fossili e minerali.

(2)  Sono fatte salve le seguenti norme:

  1. per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia, di cui alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche;
  2. in materia di pesca, di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche;
  3. in materia delle acque, di cui alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e di cui al piano di tutela delle acque;
  4. in materia di tutela dei funghi, di cui alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche.

(3)  Nella presente legge le persone sono indicate nella forma femminile e maschile, a condizione che ciò non pregiudichi la leggibilità e chiarezza del testo. Nel caso del solo uso del genere maschile, lo stesso è da intendersi riferito ad entrambi i generi, purché riferito a persone fisiche.

Art. 2 (Diritto al godimento della natura ed alla ricreazione)

(1)  Chiunque ha diritto al godimento delle bellezze naturali e alla ricreazione nell’ambiente naturale.

(2)  Chiunque è obbligato nell’esercizio del diritto di cui al comma 1 ad avere cura della natura e del paesaggio e deve contribuire in base alle sue possibilità e nella responsabilità per le fonti naturali di vita a realizzare le finalità ed i principi della tutela della natura e deve comportarsi in modo tale che le fonti naturali di vita delle specie animali e vegetali selvatiche siano conservate, non compromesse e ricostituite.

(3)  L’utilizzazione agricola e forestale che conserva il paesaggio culturale ed è ecologicamente orientata riveste particolare importanza e contribuisce alla conservazione degli elementi paesaggistici lineari e puntiformi rilevanti per il bilancio naturale.

(4)  Il diritto di cui al comma 1 si esercita senza pregiudizio per i diritti del proprietario del terreno e dell’avente diritto all’uso.

(5)  L’esercizio del diritto di cui al comma 1 avviene di principio a proprio rischio. Salvo quanto previsto da altre norme, con ciò non vengono costituiti particolari doveri di cura e garanzia della sicurezza stradale gravanti sul proprietario del terreno oppure su altro avente diritto.

(6)  La ricreazione in parti dell’ambiente naturale può essere limitata, con regolamento di esecuzione, nella misura necessaria oppure vietata per motivi di tutela della natura e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda l’inquinamento del suolo con immondizie ed escrementi in seguito al maggiore utilizzo per attività ricreative.

CAPO II
TUTELA DELLE SPECIE

Sezione I
Tutela degli animali selvatici

Art. 3 (Oggetto di tutela)

(1)  Tutti gli animali che hanno diffusione naturale e vivono allo stato selvatico nel territorio della provincia di Bolzano sono protetti.

(2)  È vietato porre in commercio animali che vivono allo stato selvatico.

[Art. 4 (Specie animali integralmente protette)   delibera sentenza

(1)  Sono integralmente protette le specie animali di cui all’allegato A.

(2)  Sono inoltre integralmente protette le specie animali selvatiche di cui agli allegati II e IV alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva habitat, e che vivono anche solo temporaneamente nel territorio della provincia di Bolzano. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurarne il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.

(3)  Gli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di seguito denominata direttiva uccelli, sono sottoposti a tutela ai sensi della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.

(4)  L’elenco delle specie animali integralmente protette può essere integrato dalla Giunta provinciale.

(5)  È vietato:

  1. catturare o uccidere deliberatamente, in qualunque stadio di vita, animali delle specie integralmente protette o perturbare deliberatamente gli stessi, particolarmente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, tenerli in custodia vivi o morti, trasportare animali integralmente protetti o parti di essi, usarli per eventuali lavorazioni, commercializzarli, scambiarli o offrirli a scopi commerciali o in permuta;
  2. distruggere deliberatamente o rimuovere dall’ambiente naturale le uova oppure deteriorare o distruggere i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione e le aree di riposo di specie animali integralmente protette.

(6)  Ai proprietari, agli affittuari e agli usufruttuari è consentito catturare o uccidere talpe sui propri fondi destinati a coltura agricola o a giardinaggio.

(7)  Sono esclusi dai divieti di cui al comma 5 le specie di animali che provengono da allevamenti. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate da un certificato di provenienza redatto dall’allevatore.

(8)  Per quanto concerne la cattura o l’uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell’allegato V, lettera a), della direttiva habitat, e qualora siano fissate delle deroghe conformi all’articolo 11 di questa legge per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie di cui all’allegato IV, lettera a), della stessa direttiva, è comunque vietato l’utilizzo di mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni.

(9)  È vietato l’uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell’allegato VI, lettera a), della direttiva habitat e qualsiasi forma di cattura o di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all’allegato VI, lettera b), della stessa direttiva.]3)

massimeCorte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali – limite generale alla raccolta dei funghi – deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette – procedimento per l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione – aspetti della onnicomprensiva competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta tra la Provincia e la Commissione europea
3)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151.

Art. 5 (Aree protette)

(1)  Nei monumenti naturali, nei biotopi sottoposti a vincolo e nell’ambito dei parchi naturali tutte le specie animali che vivono allo stato selvatico sono integralmente protette. Sono fatte salve le norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia nonché in materia di pesca.

Sezione II
Tutela delle piante a diffusione spontanea

Art. 6 (Oggetto di tutela)

(1)  Tutte le piante a diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia di Bolzano sono protette. Sono escluse dalle disposizioni di tutela di cui agli articoli 8 e 9 le specie neofite invasive. 4)

4)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 7 (Specie vegetali integralmente protette)

(1)  Sono integralmente protette le specie vegetali elencate nell’allegato B.

(2)  Sono inoltre integralmente protette le specie vegetali a diffusione spontanea di cui agli allegati II e IV della direttiva habitat. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurare il loro mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente.

(3)  L’elenco delle specie vegetali integralmente protette può essere integrato dalla Giunta provinciale.

(4)  È vietato:

  1. raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente piante a diffusione spontanea integralmente protette nei loro diversi stadi di sviluppo o parti di esse, conservarle allo stato fresco o essiccato, trasportarle, usarle per lavorazioni, commercializzarle, scambiarle o offrirle a scopi commerciali o di scambio;
  2. modificare l’ambiente naturale delle piante a diffusione spontanea integralmente protette, in modo tale da metterne in pericolo o pregiudicarne la sopravvivenza.

Art. 8 (Specie vegetali parzialmente protette)   delibera sentenza

(1)  Sono parzialmente protette tutte le specie vegetali a diffusione spontanea non indicate nell’articolo 7.

(2)  Ogni persona può raccogliere giornalmente non più di dieci steli fioriferi delle piante parzialmente protette.

(3)  È vietato estirpare o porre in commercio piante parzialmente protette, prelevarne o danneggiarne parti sotterranee o prelevarne le rosette.

(3/bis)  I proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona nonché le specie vegetali parzialmente protette senza limitazioni. Nei parchi naturali i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta. 5)

[(4)  I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le specie vegetali parzialmente protette.]3)

(5)  Fatti salvi i diritti del proprietario terriero, chiunque ha il diritto di raccogliere per uso proprio i frutti di bosco e le specie vegetali di cui all’allegato C.

(6)  Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare la raccolta di specie vegetali parzialmente protette per finalità di ricerca, didattiche o farmaceutiche.

massimeCorte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali – limite generale alla raccolta dei funghi – deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette – procedimento per l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione – aspetti della onnicomprensiva competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta tra la Provincia e la Commissione europea
5)
L'art. 8, comma 3/bis, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
3)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151.

Art. 9 (Aree protette)    delibera sentenza

(1)  Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali e nei siti Natura 2000 tutte le specie vegetali, inclusi i funghi, sono protette integralmente.

(2)  È consentita la raccolta per uso proprio delle piante di cui all’allegato C, tranne che nei monumenti naturali e biotopi.

(3)  I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le piante, ad eccezione delle specie vegetali integralmente protette di cui all’allegato B e tranne che nei biotopi e nei monumenti naturali.

(4) 6) 7)

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 17 settembre 2009, n. 322 - Tutela del paesaggio - costruzione nuova strada forestale - parere negativo seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio - rete ecologica europea “Natura 2000” - direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE - realizzazione piani e progetti
6)
L'art. 9, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e poi abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
7)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito all'art. 15, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1 che aveva aggiunto il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6. L'art. 15, comma 1, è da considerarsi abrogato.

Art. 10 (Utilizzazione agricola e forestale)

(1)  Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), i divieti di cui alla presente sezione non si applicano all’utilizzazione agricola e forestale.

(2)  Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 7 e 8 le piante protette, di cui è possibile dimostrare la provenienza da colture.

Sezione III
Norme particolari per la tutela delle specie

Art. 11 (Deroghe e limitazioni)   delibera sentenza

[(1)  Per quanto riguarda le specie vegetali protette e le specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può concedere delle deroghe alle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 5, e dall’articolo 7, comma 4, per determinate zone e periodi limitati. In particolare, a condizione che non esistano altre valide soluzioni e che non venga pregiudicato il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di diffusione naturale, tali deroghe sono concesse:

  1. per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservarne gli habitat naturali;
  2. per prevenire gravi danni, in particolare alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque nonché ad altre forme di proprietà;
  3. nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;
  4. per finalità didattiche o di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
  5. per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura e la detenzione di un numero limitato e specificato delle specie di cui all’allegato IV della direttiva habitat.

(2)  Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio trasmette ogni due anni alle autorità nazionali competenti una relazione riguardante le deroghe concesse ai sensi del comma 1.]3)

(3)  La Giunta provinciale prescrive le misure idonee per il prelievo e lo sfruttamento delle specie animali e vegetali di cui all’allegato V della direttiva habitat, qualora ciò si rendesse necessario per la loro tutela.

massimeCorte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali – limite generale alla raccolta dei funghi – deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette – procedimento per l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione – aspetti della onnicomprensiva competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta tra la Provincia e la Commissione europea
3)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151.

Art. 12 (Animali non autoctoni)

(1) È vietata l’immissione nell’ambiente naturale di animali non autoctoni. Dal divieto è esclusa l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone per le finalità e nel rispetto dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche. 8)

8)
L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 13 (Organismi geneticamente modificati)

(1)  L’introduzione di organismi geneticamente modificati è vietata nell’ambito di:

  1. siti Natura 2000;
  2. parchi naturali, biotopi e monumenti naturali;
  3. territori contermini a laghi, compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia;
  4. fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;
  5. ghiacciai e circhi glaciali nonché nell’ambito della regione alpina per la parte superiore a 1600 metri sul livello del mare;
  6. territori coperti da foreste e boschi;
  7. zone umide e sezioni aride meritevoli di tutela;
  8. superfici per le quali vengono concessi premi incentivanti per la cura ed il mantenimento del paesaggio;
  9. terreni sui quali è praticata l’agricoltura ecologica.

(2)  La Giunta provinciale ai fini della tutela della fauna e della flora selvatiche e dei loro habitat prevede per le zone di cui al comma 1 adeguate zone cuscinetto esterne e misure di precauzione.

(3)  Fatte salve le disposizioni transitorie vigenti in agricoltura in materia di organismi geneticamente modificati (OGM), la raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, pubblicata dalla Commissione europea e definita nell’articolo 2 del decreto- legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, in legge dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, viene disciplinata separatamente con legge provinciale.

CAPO III
TUTELA DEGLI HABITAT

Art. 14 (Finalità e misure di tutela)

(1)  Per garantire la conservazione della varietà delle specie e contrastare il regresso di animali selvatici e piante a diffusione spontanea, è indispensabile assicurare il mantenimento o il ripristino dei loro habitat in uno stato di conservazione soddisfacente. A tal fine devono essere effettuati interventi di tutela e conservazione differenziati.

Art. 15 (Bacini d’acqua)

(1)  1. Nei bacini d’acqua è vietato:

  1. provocare alterazioni dei bacini d’acqua naturali e seminaturali o delle zone riparie, in particolare tramite l’esecuzione di opere di bonifica e di prosciugamento del terreno;
  2. circolare con natanti a motore di qualsiasi tipo, salvo per operazioni di soccorso e misure di risanamento ai fini della tutela delle acque. Da questo divieto è escluso il battello passeggeri del comune di Curon sul lago di Resia. 9)
9)
L'art. 15 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 16 (Zone umide e sezioni aride)  delibera sentenza

(1)  Sono meritevoli di tutela le seguenti zone umide:

  1. le aree di interramento di acque stagnanti o a decorso lento;
  2. le formazioni di fragmiteto, tifeto, giuncheto, cariceto;
  3. i prati umidi e allagati con prevalenza di carici e giunchi;
  4. le torbiere;
  5. i boschi ripari;
  6. i boschi umidi;
  7. le aree sorgentizie;
  8. i torrenti e i fiumi con alveo ancora non regimentato e i fossi, compresa la vegetazione riparia.

(2)  Sono meritevoli di tutela le seguenti sezioni aride, che si caratterizzano per la ricca biodiversità e che risultano di notevole importanza per la conservazione di piante a diffusione spontanea o di animali selvatici protetti:

  1. prati aridi;
  2. le aree rocciose con vegetazione steppica;
  3. i versanti calanchivi.

(3)  Le zone umide meritevoli di tutela, i fossi e i rigagnoli aperti nonché le sezioni aride devono essere conservati, consentendo l’utilizzo ecosostenibile di queste superfici, purché non se ne pregiudichi la conservazione.

(4)  Non sono consentiti tutti gli interventi che possano distruggere o compromettere le aree di cui al comma 3.

(5)  Lo sfalcio di canneti e prati da strame è consentito nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 marzo, mentre lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica è consentito nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 marzo. Lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica può essere effettuato solo per settori. La Giunta provinciale approva sulla base di considerazioni naturalistiche e delle necessità provenienti da rischi da piene apposite linee guida di gestione, nelle quali possono essere previste deroghe ai periodi di sfalcio di cui sopra. 10)

massimeDelibera 12 aprile 2022, n. 264 - Approvazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio di canneti, fragmiteti e prati da strame
10)
L'art. 16, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 17 (Vegetazione riparia e bosco ripario)

(1)  È vietato dissodare o distruggere in altro modo la vegetazione riparia o il bosco ripario.

(2)  Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare in via eccezionale il dissodamento per motivi di pubblico interesse.

Art. 18 (Tutela di siepi ed arbusti)

(1)  Fatte salve le norme forestali, è consentito il taglio di siepi ed arbusti esclusivamente per settori, in modo da non comprometterne la conservazione.

Art. 19 (Abbruciamento ed erbicidi)   delibera sentenza

(1)  È vietato bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, in particolare le siepi, gli arbusti, gli alberi e il manto vegetale presso i confini dei campi e delle banchine, nonché lungo le scarpate stradali, le linee ferroviarie, i corsi d’acqua e i fossi.

(2)  In mancanza di valide alternative, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare nel pubblico interesse l’abbruciamento del manto vegetale limitatamente a determinate zone e a determinati periodi.

(3)  È vietato trattare con erbicidi i manti vegetali di cui al comma 1, tranne che all’interno di aree agricole a coltivazione intensiva  eccetto presso i confini dei campi e delle banchine, nonché lungo le scarpate stradali, i corsi d’acqua e i fossi. 11)

massimeDelibera 22 agosto 2017, n. 908 - Approvazione delle “Linee di indirizzo che regolamentano le misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”
11)
L'art. 19, comma 3, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 settembre 2020, n. 10.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SITI NATURA 2000

Art. 20 (Finalità)   delibera sentenza

(1)  Al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio della provincia di Bolzano e di partecipare alla rete Natura 2000 di cui all’articolo 3 della direttiva habitat, sono istituiti i siti di importanza comunitaria di cui all’allegato D e le zone di protezione speciale per gli uccelli di cui all’allegato E.

(2)  I confini delle zone di cui al comma 1 sono inseriti nei piani urbanistici e nei piani settoriali.

(3)  Gli allegati D ed E possono essere integrati dalla Giunta provinciale secondo il procedimento stabilito dalla normativa dell'UE. 12)

massimeDelibera 22 marzo 2016, n. 310 - Spargimento di letame, liquame e colaticcio di origine zootecnica per superfici nei Siti Natura 2000: Approvazione e attuazione delle Linee guida di gestione
12)
L'art. 20, comma 3, è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 21 (Misure di tutela)   delibera sentenza

(1)  Le misure di tutela da adottare sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario nella loro area di diffusione naturale.

(2)  Per i siti Natura 2000 la Giunta provinciale stabilisce, all’occorrenza anche mediante l’approvazione di piani di gestione, quanto segue:

  1. gli obiettivi di tutela che riguardano in particolar modo la tutela e il ripristino degli habitat prioritari e delle specie prioritarie;
  2. le misure di conservazione.
    Gli obiettivi di tutela e le misure di conservazione si conformano alle esigenze ecologiche degli habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II della direttiva habitat nonché delle specie di cui all’allegato I della direttiva uccelli. Per quanto riguarda l’habitat di queste ultime, sono previste misure speciali di conservazione, da applicarsi all’occorrenza anche al di fuori dei siti Natura 2000, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie stesse nella loro area di distribuzione.

(3)  Nell’ambito dei siti Natura 2000 è vietato degradare gli habitat naturali e gli habitat delle specie di interesse comunitario nonché perturbare le specie per cui le zone sono state designate, mettendo a rischio gli obiettivi di tutela.

(4)  Fatte salve le disposizioni di tutela più severe, nell’ambito dei siti Natura 2000 è vietato:

  1. realizzare nuove linee aeree elettriche e telefoniche;
  2. realizzare nuove piste da sci e nuovi impianti di risalita, ad eccezione di teleferiche;
  3. aprire nuove cave e miniere, ad eccezione di quelle già regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge; cave e miniere esistenti possono essere coltivate sino alla scadenza della concessione, ma senza possibilità di proroga;
  4. realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento di quelli esistenti o già autorizzati, nonché gli impianti destinati a coprire il fabbisogno all’interno della zona tutelata che presentano limitata potenza ed altezza;
  5. realizzare nuove discariche ed impianti di depurazione di acque reflue, ad eccezione degli impianti di depurazione per singoli edifici nella zona tutelata;
  6. diserbare e tagliare la vegetazione riparia di corsi d’acqua durante il periodo riproduttivo degli uccelli, e cioè tra il 15 marzo ed il 15 luglio;
  7. spargere concime minerale e concime organico liquido, colaticcio e liquame di origine zootecnica, ad eccezione di quello prodotto nel sito Natura 2000 e ad eccezione delle culture arative, frutticole e viticole. La Giunta provinciale approva in considerazione delle specifiche esigenze naturalistiche e di un appropriato uso del sito linee guida di gestione, sulla base delle quali possono essere concesse delle deroghe al suddetto divieto. 13)

(5)  Le linee elettriche aeree esistenti nei siti Natura 2000 devono essere messe in sicurezza per ridurre il rischio di collisione o elettrocuzione.

(6)  I piani e i progetti previsti all’articolo 6 della direttiva habitat, che possono avere un’incidenza significativa sul sito Natura 2000, sono soggetti alla valutazione d’incidenza prevista dall’articolo 22.

(7)  Per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, la Provincia autonoma di Bolzano promuove la creazione, la conservazione e il ripristino degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua, come i corsi d’acqua con le relative sponde e i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, o per il loro ruolo di collegamento, come gli stagni o i boschetti, sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

(8)  Nei siti Natura 2000 la Provincia autonoma di Bolzano promuove:

  1. la rimozione di residui di costruzioni od impianti tecnici non più utilizzati;
  2. le forme di agricoltura estensive tradizionali;
  3. la conservazione ed il ripristino di habitat naturali e seminaturali;
  4. l’interramento o l’isolamento delle linee aeree esistenti.
massimeDelibera 22 marzo 2016, n. 310 - Spargimento di letame, liquame e colaticcio di origine zootecnica per superfici nei Siti Natura 2000: Approvazione e attuazione delle Linee guida di gestione
13)
La lettera g) dell'art. 21, comma 4, è stata così sosituita dall'art. 7, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 22 (Valutazione d’incidenza)     delibera sentenza

(1)  La valutazione d’incidenza è richiesta per tutti i piani o progetti che possano avere un’incidenza significativa sul sito Natura 2000, ed è effettuata nell’ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti.

(2)  Gli organi individuali o collegiali preposti all’esame e all’approvazione dei piani e dei progetti ai sensi della normativa provinciale acquisiscono a tal fine il parere dell’esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio in merito all’incidenza del piano o progetto sul sito e alla sua conservazione.

(3)  Il o la proponente del piano o del progetto presenta la documentazione di cui all’allegato F ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2.

(4)  Fatto salvo quanto previsto al comma 5, un piano o progetto può essere approvato nonostante il parere negativo dell’esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, quando non esistono soluzioni alternative e quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.

(5)  Qualora nel sito si trovi un tipo di habitat prioritario naturale o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

(6)  I provvedimenti di approvazione, per i casi di cui ai commi 4 e 5, dispongono, eventualmente anche a carico del o della proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000. 14) 15)

massimeDelibera 28 dicembre 2021, n. 1153 - Adeguamento alle Linee guida nazionali della documentazione per la Valutazione di Incidenza nei siti Natura 2000
massimeCorte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 - Caccia - specie cacciabili - periodi di caccia - modalità della caccia - competenza statale
massimeCorte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali – limite generale alla raccolta dei funghi – deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette – procedimento per l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione – aspetti della onnicomprensiva competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta tra la Provincia e la Commissione europea
14)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151. L'art. 22, comma 6, è stato poi così sostituito dall'art. 7, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
15)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichirato non fondata la questione di leggittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, come modificato dall'art. 7, comma 5, della L.P. 12 diecembre 2011, n. 14.

CAPO V
TUTELA DI MINERALI E FOSSILI

Art. 23 (Tutela dei fossili)

(1)  Nel territorio della provincia di Bolzano sono vietate la raccolta e l’estrazione di fossili.

(2)  Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, acquisito il parere del Museo di scienze naturali dell’Alto Adige, può autorizzare l’attività di raccolta ed estrazione di fossili unicamente per scopi scientifici e didattici o per la raccolta di reperti in collaborazione con il Museo di scienze naturali.

Art. 24 (Tutela dei minerali)

(1)  Nel territorio della provincia di Bolzano la raccolta e l’estrazione di minerali sono soggette ad autorizzazione.

(2)  Quando non siano vietate dal proprietario del fondo, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio autorizza la raccolta e l’estrazione di minerali esclusivamente:

  1. ad iscritti ad un’associazione mineralogica associata alla federazione provinciale;
  2. ad iscritti ad un’associazione mineralogica con sede al di fuori del territorio provinciale, su richiesta della federazione provinciale e per un periodo limitato;
  3. a persone in grado di dimostrare di possedere una particolare esperienza e conoscenza specialistica in materia.

(3)  L’autorizzazione è personale, ha validità limitata e viene rilasciata a persone che abbiano compiuto 14 anni di età.

(4)  L’autorizzazione alla raccolta e all’estrazione di minerali non può essere rilasciata per le aree protette, quali monumenti naturali, biotopi, aree comprese nei piani paesaggistici sovracomunali, parchi naturali e territori soggetti a divieto di raccolta, salvo per scopi scientifici e didattici o per la raccolta effettuata in collaborazione con il Museo di scienze naturali dell’Alto Adige, previa acquisizione del parere positivo del Museo stesso.

Art. 25 (Raccolta ed estrazione)

(1)  Non si considera raccolta il rinvenimento accidentale sul terreno di singoli minerali e fossili.

(2)  Nell’estrazione di minerali e fossili è consentito l’impiego della comune attrezzatura costituita da mazze o martelli fino a cinque chilogrammi, scalpelli fino a 40 centimetri, badili, piccozze ed altri mezzi manuali. L’impiego di macchine perforatrici di qualsiasi tipo, materiali esplosivi e leve idrauliche deve essere autorizzato dal direttore ovvero dalla direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.

(3)  Una volta terminata l’estrazione e prima di abbandonare il sito, esso deve essere ricomposto, riassestando il manto vegetale e lasciando l’area in condizioni conformi alle particolari caratteristiche della zona.

CAPO VI
PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA NATURA

Art. 26 (Misure di promozione)     delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano promuove la tutela della natura e del paesaggio, può sostenere con contributi e sussidi l’attività di associazioni ed organizzazioni che si dedicano a tale compito e mettere a disposizione mezzi appropriati nonché commissionare lavori di ricerca e di pianificazione.

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano promuove in particolar modo la ricerca e le attività scientifiche nonché la sensibilizzazione e l’informazione ai fini della tutela delle specie e degli habitat ai sensi della direttiva habitat e della direttiva uccelli.

massimeDelibera 5 aprile 2016, n. 349 - Criteri per la concessione di agevolazioni dal "fondo del paesaggio" (modificata con delibera n. 481 del 01.06.2021)
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 435 - Direttive per la concessione di contributi per programmi annuali nell’ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio (art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, art. 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 ed art. 114 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13) (modificata con delibera n. 139 del 16.02.2016, delibera n. 853 del 05.10.2021 e delibera n. 24 del 10.01.2023)

Art. 27 (Tutela contrattuale della natura)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporne contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure. Tali contratti possono avere per oggetto misure ai sensi della direttiva habitat oppure della direttiva uccelli, misure per la conservazione e cura di aree protette, inclusa la gestione delle stesse e la redazione e attuazione di piani di gestione, per la conservazione e la cura di zone umide, boschi ripari, prati aridi e magri oppure per la conservazione e cura della vegetazione arbustiva di campagna o delle siepi di valore naturalistico.

(2)  La Giunta provinciale emana direttive sulla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, sulla natura e la quantità del compenso e sulle prescrizioni, condizioni e scadenze degli stessi.

CAPO VII
ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 28 (Monitoraggio)

(1)  La Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, in collaborazione con l’ufficio provinciale competente in materia di caccia e pesca, sorveglia e documenta lo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica, tenendo conto degli habitat e delle specie prioritarie ai sensi della direttiva habitat e delle specie di cui all’allegato I della direttiva uccelli, redigendo ogni sei anni un’apposita relazione.

(2)  La relazione di cui al comma 1 contiene altresì informazioni relative alle misure di conservazione fissate dalla Giunta provinciale nonché la valutazione dell’impatto di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II della direttiva habitat.

Art. 29 (Vigilanza e controllo)

(1)  Il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio nonché dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale e la polizia locale curano l’osservanza della presente legge.

Art. 30 (Confisca)

(1)  In caso di violazione delle norme sulla tutela degli animali selvatici, dei fossili e minerali si procede alla confisca di tutti gli animali e relative forme di sviluppo e di tutti i fossili e minerali.

(2)  Chiunque si rifiuti, a seguito di formale intimazione, di consegnare quanto riportato al comma 1, soggiace ad una sanzione amministrativa pari al doppio dell’importo previsto all’articolo 31 per le rispettive trasgressioni.

(3)  Gli animali confiscati o le loro forme di sviluppo sono, se possibile, reimmessi nel loro ambiente naturale.

(4)  Gli animali confiscati che non possono essere reimmessi nel loro ambiente naturale nonché i fossili e i minerali confiscati sono consegnati al Museo di scienze naturali dell’Alto Adige.

Art. 31 (Sanzioni amministrative)

(01)  In caso di violazione delle disposizioni previste dal comma 6 dell’articolo 2 e definite con regolamento di esecuzione, si applicano, a seconda della gravità dell’infrazione, sanzioni il cui importo varia da 100,00 euro a 3.000,00 euro. 16) 

(1)  Chi contravviene alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante il commercio di animali che vivono allo stato selvatico, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro per ogni singolo animale.

(2)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, o all’articolo 5 sulla tutela di specie di animali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

(3)  Chi ferisce o abbatte un animale integralmente protetto è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro per ogni singolo animale.

(4)  Chi deteriora o distrugge i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione, le aree di riposo o di dimora di specie animali integralmente protette è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione è aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(5)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), e all’articolo 9, comma 1, relativi alla tutela di specie vegetali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 50,00 euro per la prima pianta, aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta.

(6)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), riguardante la tutela dell’ambiente naturale di specie vegetali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione è aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(7)  Chi, in violazione dell’articolo 8, comma 2, raccoglie più di dieci steli fioriferi di piante parzialmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta.

(8)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro.

(9)  Chi contravviene alla disposizione di cui all’articolo 8, comma 5, per la raccolta per uso proprio di specie vegetali parzialmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 70,00 euro.

(10)  Chi contravviene alla disposizione di cui all’articolo 12, riguardante l’introduzione di animali estranei alla fauna locale, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro ed è tenuto a rimuovere gli animali.

(11)  Chi contravviene alla disposizione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), riguardante la circolazione con natanti a motore, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

(12)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, riguardante lo sfalcio di canneti, prati da strame e fosse di bonifica, all’articolo 18, comma 1, riguardante il taglio di siepi ed arbusti, all’articolo 19, commi 1 e 3, riguardanti l’abbruciamento e il trattamento con erbicidi e all’articolo 21, comma 4, lettera g), riguardante lo spargimento di concime minerale e concime organico liquido nei siti Natura 2000, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 10,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(13)  Chi contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, riguardante la raccolta e l’estrazione di fossili, o raccoglie minerali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 24, comma 1, o contravviene alle condizioni dell’autorizzazione di cui all’articolo 23, comma 2, o all’articolo 24, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro. Alla stessa sanzione amministrativa soggiace chi oppone un rifiuto alla richiesta del personale addetto alla vigilanza di esibire l’autorizzazione di cui all’articolo 23, comma 2, o all’articolo 24.

(14)  Chi utilizza strumenti non previsti dall’articolo 25, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro.

(15)  Chi non ripristina il manto vegetale e il sito come prescritto dall’articolo 25, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro.

(16)  Le sanzioni amministrative da applicarsi in base ai commi precedenti non possono comunque superare l’importo massimo di 20.000 euro. 17)

16)
L'art. 31, comma 01, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
17)
L'art. 31, comma 16, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 32 (Sostituzione di norme di tutela)

(1)  Le norme di tutela delle specie di cui al capo II e le norme di tutela dei minerali e fossili di cui al capo V sostituiscono tutte le relative disposizioni previste nei vincoli paesaggistici.

CAPO VIII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 33 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)   delibera sentenza

(1)  Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. L’Osservatorio faunistico è un organo di consulenza tecnico-scientifica dell’amministrazione provinciale, ha sede presso gli uffici dell’amministrazione medesima e rilascia i pareri di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3, e successive modifiche, e nei casi previsti dalla presente legge. La composizione dell’Osservatorio faunistico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino.”

(2)  Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nelle oasi di protezione l’esercizio della caccia è vietato. Nei biotopi protetti con un’estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con la bandita del Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili entro i limiti del piano di abbattimento di cui all’articolo 27 nonché l’abbattimento della volpe.”

[(3)  Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. L’assessore provinciale competente in materia di caccia, sentiti l’Osservatorio faunistico e la Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, può consentire nelle oasi di protezione l’abbattimento di determinate specie di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, per motivi biologici e igienico-sanitari e per prevenire danni alle colture agricole-forestali ed al patrimonio ittico.”]
3)

(4)  Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Lungo le rotte di migrazione dell’avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione per contribuire al mantenimento ed alla cura, in base alle esigenze ecologiche, degli habitat dell’avifauna.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali – limite generale alla raccolta dei funghi – deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette – procedimento per l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione – aspetti della onnicomprensiva competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta tra la Provincia e la Commissione europea
3)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151.

Art. 34 (Modifica della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”)

(1)  Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell’area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento.”

Art. 35 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”)

(1)  Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 18-bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è aggiunta la seguente lettera:
“f) la gestione dei flussi turistici nei territori soggetti a tutela, la realizzazione di sentieri tematici e naturalistico-didattici e gli interventi di sensibilizzazione in materia di tutela della natura e del paesaggio nonché della cultura edilizia.”

Art. 36 (Abrogazione di leggi)

(1)  Sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

  1. la legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successive modifiche;
  3. la legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33, e successive modifiche.

Art. 37 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2010, derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 25105 e 25210 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall’articolo 36, lettera b).

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 38 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il 60.mo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato A

Elenco delle specie animali selvatiche protette di cui all’articolo 4
(le specie da tutelare in base agli allegati II e IV della direttiva habitat nonché le famiglie che includono una tale specie sono contraddistinte con un *)

 

  • a)  Mammiferi (Mammalia):
    • 1)  Talpa europea (Talpa europea).
  • b)  Rettili (Reptilia):
    • 1)  Lacertidi (Lacertidae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*,
    • 2)  Orbettino (Anguis fragilis),
    • 3)  Serpenti (Serpentes): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*.
  • c)  Anfibi (Amphibia):
    • 1)  Rane (Rana, Hyla): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*,
    • 2)  Rospi (Bufonidae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*,
    • 3)  Ululoni (Bombina): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*,
    • 4)  Salamandridi (Salamandridae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*,
    • 5)  Tritoni (Triturus): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*.
  • d)  Molluschi (Mollusca):
    • 1)  Vertigo angustior (Vertigo angustior)*,
    • 2)  Vertigo genesii (Vertigo genesii)*,
    • 3)  Vertigo geyeri (Vertigo geyeri)*,
    • 4)  Vertigo moulinsiana (Vertigo moulinsiana)*,
    • 5)  Unione (Unionidae)*.
  • e)  Insetti (Hexapoda):
    • 1)  Libellule (Odonata): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano;
    • 2)  Saltatoria (Saltatoria):
      • -  Chrysocharon dispar (Chrysocharon dispar),
      • -  Epacromius teregestinus (Epacromius teregestinus),
      • -  Oedalus decorus (Oedalus decorus),
      • -  Oedipoda germanica (Oedipoda germanica),
      • -  Parapleurus alliaceus (Parapleurus alliaceus),
      • -  Ruspolia nitidula (Ruspolia nitidula),
      • -  Sphingonotus caerulans (Sphingonotus caerulans),
      • -  Stethophyma grossum (Stethophyma grossum),
      • -  Tetrix tuerki (Tetrix tuerki),
      • -  Tettigonia caudata (Tettigonia caudata);
    • 3)  Coleotteri (Coleoptera):
      • -  Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo)*,
      • -  Idrofilo (Hydrophilus spp.),
      • -  Cervo volante (Lucanus cervus)*,
      • -  Meloe spp.: tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
      • -  Eremita odoroso (Osmoderma eremita)*,
      • -  Rosalia delle alpi (Rosalia alpina)*;
    • 4)  Farfalle (Lepidoptera):
      • -  Apatura (Apatura spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
      • -  Boloria dia (Boloria dia),
      • -  Boloria eunomia (Boloria eunomia),
      • -  Brenthis ino (Brenthis ino),
      • -  Callimorpha quadripuncta (Callimorpha quadripuncta)*,
      • -  Catocala (Catocala spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
      • -  Chazara briseis (Chazara briseis),
      • -  Coenonympha glycerion (Coenonympha glycerion),
      • -  Colias palaeno (Colias palaeno),
      • -  Erebia (Erebia triarius),
      • -  Eriogaster catax (Eriogaster catax)*,
      • -  Euphydryas aurinia (Euphydryas aurinia)*,
      • -  Heteropterus morpheus (Heteropterus morpheus),
      • -  Hipparchia fagi (Hipparchia fagi),
      • -  Hyles hippophaes (Hyles hippophaes)*,
      • -  Iphiclides podalirius (Iphiclides podalirius),
      • -  Libythea celtis (Libythea celtis),
      • -  Limenitis (Limenitis spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
      • -  Lopinga achine (Lopinga achine)*,
      • -  Lycaena alciphron (Lycaena alciphron),
      • -  Lycaena dispar (Lycaena dispar)*,
      • -  Lycaena helle (Lycaena helle)*,
      • -  Lycaena tityrus (Lycaena tityrus),
      • -  Maculinea arion (Maculinea arion)*,
      • -  Melitaea deione (Melitaea deione),
      • -  Melitaea diamina (Melitaea diamina),
      • -  Melitaea didyma (Melitaea didyma),
      • -  Melitaea phoebe (Melitaea phoebe),
      • -  Neptis rivularis (Neptis rivularis),
      • -  Apollo (Parnassius apollo)*,
      • -  Mnemosyne (Parnassius mnemosyne)*,
      • -  Parnassius phoebus (Parnassius phoebus),
      • -  Plebeius trappi (Plebeius trappi),
      • -  Polyommatus damon (Polyommatus damon),
      • -  Proserpina (Proserpinus proserpina)*,
      • -  Pyronia tithonus (Pyronia tithonus),
      • -  Satyrium acaciae (Satyrium acaciae),
      • -  Satyrium w-album (Satyrium w-album),
      • -  Tymelicus acteon (Tymelicus acteon),
      • -  Zerynthia polyxena (Zerynthia polyxena)*.

Allegato B

Elenco delle specie vegetali integralmente protette di cui all’articolo 7
(le specie da tutelare in base alla direttiva habitat nonché le famiglie che includono una tale specie sono contraddistinte con un *)

 

  • a)  Angiosperme (Angiospermae):
    • 1)  Achillea gialla (Achillea tomentosa),
    • 2)  Andromeda (Andromeda polifonia),
    • 3)  Androsace (Androsace spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 4)  Aquilegia di Einsele (Aquilegia einseleana),
    • 5)  Spillone alpino (Armeria alpina),
    • 6)  Artemisia lucida (Artemisia nitida),
    • 7)  Astragalo acaule (Astragalus exscapus),
    • 8)  Astragalo vesicoso (Astragalus vesicarius),
    • 9)  Bombicilena, Bambagia (Bombycilaena erecta),
    • 10)  Butomo, Giunco fiorito (Butomus umbellatus),
    • 11)  Campanula di Moretti (Campanula morettiana)*,
    • 12)  Campanula gialla (Campanula thyrsoides),
    • 13)   Carice ravvicinata (Carex appropinquata),
    • 14)  Carice capitata (Carex capitata),
    • 15)  Carice a lunghi stoloni (Carex chordorrhiza),
    • 16)  Carice distica (Carex disticha),
    • 17)  Carice delle torbiere (Carex heleonastes),
    • 18)  Carice giunchifoglia (Carex marittima),
    • 19)  Carice punteggiata (Carex puntata),
    • 20)  Carice a foglie sottili (Carex stenophylla),
    • 21)  Carice guainata (Carex vaginata),
    • 22)  Centauro (Centaurium spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 23)  Centranto a foglie strette (Centranthus angustifolius),
    • 24)  Erba-vajola (Cerinthe spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 25)  Cicuta acquatica (Cicuta virosa),
    • 26)  Crisopogone grillo, Barba dorata (Chrysopogon gryllus),
    • 27)  Ciclamino delle Alpi (Cyclamen purpurascens),
    • 28)  Dafne (Daphne spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 29)  Garofano (Dianthus spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 30)  Dittamo, Limonella (Dictamnus albus),
    • 31)  Dracocefalo (Dracocephalum spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*,
    • 32)  Drosera (Drosera spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 33)  Efedra elvetica (Ephedra helvetica),
    • 34)  Erioforo gracile (Eriophorum gracile),
    • 35)  Eritrichio nano (Eritrichium nanum),
    • 36)  Cipollaccio (Gagea spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 37)  Genziana e genzianella (Gentiana spp., Gentianella spp., Gentianopsis ciliata, Comastoma spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 38)  Graziella (Gratiola officinalis),
    • 39)  Sedano d’acqua (Heliosciadium nodiflorum),
    • 40)  Erba sacra odorosa (Hierochloe odorata),
    • 41)  Agrifoglio europeo (Ilex aquifolium),
    • 42)  Enula laurentiana (Inula britannica),
    • 43)  Giaggiolo acquatico (Iris pseudacorus),
    • 44)  Giaggiolo siberiano (Iris sibirica),
    • 45)  Stella alpina (Leontopodium alpinum),
    • 46)  Campanellino di primavera (Leucojum vernum),
    • 47)  Giglio rosso (Lilium bulbiferum),
    • 48)  Giglio martagone (Lilium martagon),
    • 49)  Ginestrino glabro (Lotus tenuis),
    • 50)  Miricaria alpina, Tamerice alpina (Myricaria germanica),
    • 51)  Ninfea gialla (Nuphar luteum),
    • 52)  Ninfea bianca (Nymphaea alba),
    • 53)  Onosma elvetica di Trento (Onosma helveticum subsp. tridentinum),
    • 54)  Orchidee (Orchidaceae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*,
    • 55)  Orlaia a fiori grandi (Orlaya grandiflora),
    • 56)  Succiamele (Orobanche spp., Phelipanche spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 57)  Paradisia, Giglio di monte (Paradisea liliastrum),
    • 58)  Pedicolare di Hacquet (Pedicularis hacquetii),
    • 59)  Raponzolo chiomoso (Physoplexis comosa)*,
    • 60)  Primula (Primula spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, inclusa la Cortusa di Mattioli (Primula (=Corthusa) matthioli), ad eccezione di Primula maggiore (Primula elatior) e Primula odorata (Primula veris),
    • 61)  Prunella laciniata (Prunella laciniata),
    • 62)  Pulsatilla (Pulsatilla spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 63)  Ranuncolo delle canne (Ranunculus lingua),
    • 64)  Rapontico membranoso (Rhaponticum scariosum),
    • 65)  Rincospora (Rhynchospora spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 66)  Sassifraga (Saxifraga spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*,
    • 67)  Scheuchzeria (Scheuchzeria palustris),
    • 68)  Coltellaccio (Sparganium spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 69)  Genzianella stellata (Swertia perennis),
    • 70)  Telefio d’Imperato (Telephium imperati),
    • 71)  Tozzia (Tozzia alpina),
    • 72)  Tricoforo minore (Trichophorum pumilum)
    • 73)  Trifoglio dei greti (Trifolium saxatile)*,
    • 74)  Tifa (Typha spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano,
    • 75)  Mirtillo palustre (Vaccinium oxycoccos agg.),
    • 76)  Veronica maggiore (Veronica teucrium).
  • b)  Felci (Pteridophyta)
    • 1)  Capelvenere (Adiantum capillus-veneris),
    • 2)  Botrichio (Botrychium spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano.
    • 3)  Ofioglosso comune (Ophioglossum vulgatum),
    • 4)  Woodsia pelosa (Woodsia ilvensis).
  • c)  Muschi (Bryophyta)
    • 1)  Buxbaumia viridis (Buxbaumia viridis)*,
    • 2)  Drepanocladus vernicosus (Drepanocladus vernicosus)*,
    • 3)  Mannia triandra (Mannia triandra)*,
    • 4)  Meesia longiseta (Meesia longiseta)*.

Allegato C

Elenco delle specie vegetali a diffusione spontanea parzialmente protette, che possono essere raccolte per uso proprio, ai sensi dell’articolo 8, comma 5

 

  1. Millefoglio comune (Achillea millefolium): pianta tranne le radici,
  2. Ventaglina (Alchemilla spp.): pianta tranne le radici,
  3. Uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi): foglie,
  4. Betulla verrucosa: (Betula pendula): foglie,
  5. Luppolo comune (Humulus lupulus): germogli,
  6. Iperico perforato, Erba di San Giovanni comune (Hypericum perforatum): pianta tranne le radici,
  7. Lamio bianco (Lamium album),
  8. Lampone (Rubus idaeus): foglie,
  9. Sambuco nero (Sambucus nigra): fiori,
  10. Silene rigonfia (Silene vulgaris),
  11. Tarassaco comune (Taraxacum officinale): pianta intera con rosetta di foglie,
  12. Tiglio (Tilia spp.): fiori,
  13. Tussilagine (Tussilago farfara): fiori e foglie,
  14. Ortica dioica (Urtica dioica): pianta tranne le radici,
  15. Valerianella comune (Valerianella locusta): rosetta di foglie.

Allegato D

Siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, ai sensi dell’articolo 20

 

  1. Biotopo Vegetazione steppica Tartscher Leiten (Cod. IT3110001);
  2. Biotopo Ontaneto di Sluderno (Cod. IT3110002);
  3. Biotopo Ontaneto di Cengles (Cod. IT3110004);
  4. Biotopo Ontaneto di Oris (Cod. IT3110005);
  5. Biotopo Vegetazione steppica Sonnenberg (Cod. IT3110010);
  6. Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110011);
  7. Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110012);
  8. Biotopo Delta del Valsura (Cod. IT3110013);
  9. Biotopo Gisser Auen (Cod. IT3110014);
  10. Biotopo Hühnerspiel (Cod. IT3110015);
  11. Biotopo Wiesermoos (Cod. IT3110016);
  12. Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina (Cod. IT3110017);
  13. Biotopo Ontaneti dell’Aurino (Cod. IT3110018);
  14. Biotopo Rasner Möser (Cod. IT3110019);
  15. Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes (Cod. IT3110020);
  16. Biotopo Ontaneto della Rienza – Dobbiaco (Cod. IT3110022);
  17. Valle di Funes – Sas de Putia – Rasciesa nel Parco Naturale di Puez-Odle (Cod. IT3110026);
  18. Gardena - Valle Lunga - Puez nel Parco Naturale di Puez-Odle (Cod. IT3110027);
  19. Parco Naturale Sciliar-Catinaccio (Cod. IT3110029);
  20. Biotopo Torbiera Totes Moos (Cod. IT3110030);
  21. Biotopo Torbiera Wölfl (Cod. IT3110031);
  22. Biotopo Torbiera Tschingger (Cod. IT3110032);
  23. Biotopo Buche di ghiaccio (Cod. IT3110033);
  24. Biotopo Lago di Caldaro (Cod. IT3110034);
  25. Biotopo Castelfeder (Cod. IT3110035);
  26. Parco Naturale Monte Corno (Cod. IT3110036);
  27. Biotopo Lago di Favogna (Cod. IT3110037);
  28. Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110038);
  29. Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110039);
  30. Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110040);
  31. Jaggl sul Passo Resia (Cod. IT3110041);
  32. Prati aridi rocciosi di Agumes (Cod. IT3110042);
  33. Prati aridi rocciosi di Sant’Ottilia (Cod. IT3110043);
  34. Vegetazione steppica Schlanderser Leiten (Cod. IT3110044);
  35. Vegetazione steppica Kortscher Leiten (Cod. IT 3110045);
  36. Biotopo Palude della Volpe (Cod. IT3110046);
  37. Prati dell’Armentara (Cod. IT3110048);
  38. Parco Naturale Fanes-Senes-Braies (Cod. IT3110049);
  39. Parco Naturale Dolomiti di Sesto (Cod. IT3110050);
  40. Biotopo Ahrau di Stegona (Cod. IT3110051).

 

 

Siti di Importanza Comiunitari (SIC) 18)

 

Comune

Nome Sito Natura 2000

Codice Sito Natura 2000

Aldino

Biotopo Bigleidermoos

IT3110052

Malles

Biotopo Tartscher Bühel

IT3110053

Lana

Gaulschlucht

IT3110054

San Pancrazio

Gaulschlucht

IT3110054

Lasa

Schgumser Möser

IT3110055

18)
Nell’allegato D i “Siti di Importanza Comiunitari (SIC)” sono stati inseriti ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2017, n. 937.

Allegato E

Zone di protezione speciale per gli uccelli di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ai sensi dell’articolo 20

 

  1. Biotopo Ontaneto di Sluderno (Cod. IT3110002);
  2. Biotopo Vegetazione steppica Sonnenberg (Cod. IT3110010);
  3. Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110011);
  4. Lacines – Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110012);
  5. Biotopo Delta del Valsura (Cod. IT3110013);
  6. Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina (Cod. IT3110017);
  7. Biotopo Ontaneti dell’Aurino (Cod. IT3110018);
  8. Valle di Funes – Sas de Putia –Rasciesa nel Parco Naturale Puez Odle (Cod. IT3110026);
  9. Parco Naturale Sciliar-Catinaccio (Cod. IT3110029);
  10. Biotopo Lago di Caldaro (Cod. IT3110034);
  11. Parco Naturale Monte Corno (Cod. IT3110036);
  12. Ultimo – Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110038);
  13. Ortles – Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110039);
  14. Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110040);
  15. Parco Naturale Fanes-Senes-Braies (Cod. IT3110049);
  16. Parco Naturale Dolomiti di Sesto (Cod. IT3110050);
  17. Biotopo Ahrau di Stegona (Cod. IT3110051).

Allegato F

Documentazione da presentare ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 22

 

  • 1)  Piani:
    • a)  localizzazione dei siti interessati e descrizione del loro stato di protezione in riferimento a Rete natura 2000;
    • b)  descrizione delle caratteristiche e contenuti del Piano che può influire sul regime di salvaguardia dei siti Natura 2000;
    • c)  individuazione di eventuali punti di conflitto e relative conseguenze tra i contenuti/obiettivi del Piano e le finalità di conservazione di Rete natura 2000;
    • d)  individuazione delle azioni volte alla soluzione di eventuali conflitti (eventuali misure di compensazione) e, in ogni caso, tese alla salvaguardia e alla valorizzazione degli habitat e delle specie contenute nei siti.
  • 2)  Progetti:
    • a)  descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto;
    • b)  descrizione delle attività connesse alla realizzazione del progetto (fase di cantiere, depositi materiali, etc);
    • c)  motivazioni che rendono necessaria la realizzazione del progetto (indicazione di possibili alternative);
    • d)  indicazione del sito Natura 2000 o della zona in posizione limitrofa rispetto all’area vincolata interessata dall’intervento;
    • e)  indicazione degli habitat e specie floristiche, faunistiche (alla base dell’individuazione del sito) interessate dall’intervento;
    • f)  in caso di non interferenza: scheda sintetica che certifichi la non interferenza con habitat e specie per cui è stato designato il sito;
    • g)  in caso di interferenza: descrizione delle misure progettuali e dei provvedimenti che si intendono adottare per contenere l’impatto sull’ambiente naturale sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi (misure di mitigazione).

 

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