(1) Nel territorio della provincia di Bolzano la raccolta e l’estrazione di minerali sono soggette ad autorizzazione.
(2) Quando non siano vietate dal proprietario del fondo, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio autorizza la raccolta e l’estrazione di minerali esclusivamente:
(3) L’autorizzazione è personale, ha validità limitata e viene rilasciata a persone che abbiano compiuto 14 anni di età.
(4) L’autorizzazione alla raccolta e all’estrazione di minerali non può essere rilasciata per le aree protette, quali monumenti naturali, biotopi, aree comprese nei piani paesaggistici sovracomunali, parchi naturali e territori soggetti a divieto di raccolta, salvo per scopi scientifici e didattici o per la raccolta effettuata in collaborazione con il Museo di scienze naturali dell’Alto Adige, previa acquisizione del parere positivo del Museo stesso.