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d) Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 61)2)
Legge di tutela della natura e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 maggio 2010, n. 21.
2)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

Art. 21 (Misure di tutela)   delibera sentenza

(1)  Le misure di tutela da adottare sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario nella loro area di diffusione naturale.

(2)  Per i siti Natura 2000 la Giunta provinciale stabilisce, all’occorrenza anche mediante l’approvazione di piani di gestione, quanto segue:

  1. gli obiettivi di tutela che riguardano in particolar modo la tutela e il ripristino degli habitat prioritari e delle specie prioritarie;
  2. le misure di conservazione.
    Gli obiettivi di tutela e le misure di conservazione si conformano alle esigenze ecologiche degli habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II della direttiva habitat nonché delle specie di cui all’allegato I della direttiva uccelli. Per quanto riguarda l’habitat di queste ultime, sono previste misure speciali di conservazione, da applicarsi all’occorrenza anche al di fuori dei siti Natura 2000, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie stesse nella loro area di distribuzione.

(3)  Nell’ambito dei siti Natura 2000 è vietato degradare gli habitat naturali e gli habitat delle specie di interesse comunitario nonché perturbare le specie per cui le zone sono state designate, mettendo a rischio gli obiettivi di tutela.

(4)  Fatte salve le disposizioni di tutela più severe, nell’ambito dei siti Natura 2000 è vietato:

  1. realizzare nuove linee aeree elettriche e telefoniche;
  2. realizzare nuove piste da sci e nuovi impianti di risalita, ad eccezione di teleferiche;
  3. aprire nuove cave e miniere, ad eccezione di quelle già regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge; cave e miniere esistenti possono essere coltivate sino alla scadenza della concessione, ma senza possibilità di proroga;
  4. realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento di quelli esistenti o già autorizzati, nonché gli impianti destinati a coprire il fabbisogno all’interno della zona tutelata che presentano limitata potenza ed altezza;
  5. realizzare nuove discariche ed impianti di depurazione di acque reflue, ad eccezione degli impianti di depurazione per singoli edifici nella zona tutelata;
  6. diserbare e tagliare la vegetazione riparia di corsi d’acqua durante il periodo riproduttivo degli uccelli, e cioè tra il 15 marzo ed il 15 luglio;
  7. spargere concime minerale e concime organico liquido, colaticcio e liquame di origine zootecnica, ad eccezione di quello prodotto nel sito Natura 2000 e ad eccezione delle culture arative, frutticole e viticole. La Giunta provinciale approva in considerazione delle specifiche esigenze naturalistiche e di un appropriato uso del sito linee guida di gestione, sulla base delle quali possono essere concesse delle deroghe al suddetto divieto. 13)

(5)  Le linee elettriche aeree esistenti nei siti Natura 2000 devono essere messe in sicurezza per ridurre il rischio di collisione o elettrocuzione.

(6)  I piani e i progetti previsti all’articolo 6 della direttiva habitat, che possono avere un’incidenza significativa sul sito Natura 2000, sono soggetti alla valutazione d’incidenza prevista dall’articolo 22.

(7)  Per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, la Provincia autonoma di Bolzano promuove la creazione, la conservazione e il ripristino degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua, come i corsi d’acqua con le relative sponde e i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, o per il loro ruolo di collegamento, come gli stagni o i boschetti, sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

(8)  Nei siti Natura 2000 la Provincia autonoma di Bolzano promuove:

  1. la rimozione di residui di costruzioni od impianti tecnici non più utilizzati;
  2. le forme di agricoltura estensive tradizionali;
  3. la conservazione ed il ripristino di habitat naturali e seminaturali;
  4. l’interramento o l’isolamento delle linee aeree esistenti.
massimeDelibera 22 marzo 2016, n. 310 - Spargimento di letame, liquame e colaticcio di origine zootecnica per superfici nei Siti Natura 2000: Approvazione e attuazione delle Linee guida di gestione
13)
La lettera g) dell'art. 21, comma 4, è stata così sosituita dall'art. 7, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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