(1) La presente legge disciplina la tutela degli animali selvatici, delle piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonché dei fossili e minerali.
(2) Sono fatte salve le seguenti norme:
(3) Nella presente legge le persone sono indicate nella forma femminile e maschile, a condizione che ciò non pregiudichi la leggibilità e chiarezza del testo. Nel caso del solo uso del genere maschile, lo stesso è da intendersi riferito ad entrambi i generi, purché riferito a persone fisiche.