(1) L’amministrazione provinciale deve inviare ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, dati statistici sulla proporzione fra donne e uomini esistente nei rispettivi servizi; i dati vanno suddivisi come segue, distinti fra l’altro per donne e uomini in ognuna delle seguenti categorie:
(2) Inoltre devono essere trasmessi dati sul numero di donne e di uomini che dall’ultimo invio di dati statistici:
(3) I dati devono essere comunicati, in forma adeguata a una lettura automatizzata, all’Istituto provinciale di statistica. Quest’ultimo li elabora e li mette a disposizione della consigliera di parità.