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Normativa provinciale
Assistenza e beneficenza
Famiglia, donne e gioventù
Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
CAPO VII ISTITUZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ
Art. 20 (Competenze)
l) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
1)
Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 4 al B.U. 16 marzo 2010, n. 11.
Art. 20 (Competenze)
(1)
La commissione provinciale ha le seguenti competenze:
elabora, su incarico della Giunta provinciale o di singole consigliere o consiglieri, pareri su disegni di legge e proposte di regolamenti provinciali, nella misura in cui essi siano pertinenti agli obiettivi della presente legge;
elabora proposte per armonizzare normativa, regolamenti e programmi vigenti in ogni settore di competenza provinciale con la finalità di un’effettiva parificazione;
elabora annualmente un piano di lavoro nei limiti del bilancio ad essa assegnato dalla Giunta provinciale relativo ad azioni di informazione e formazione ai fini del raggiungimento della parificazione fra i generi;
elabora a cadenza quinquennale, in collaborazione con l’istituto provinciale di statistica, una relazione sulla condizione della donna in Alto Adige, sul rapporto fra i due generi nei diversi ambiti della vita sociale ed economica e sullo sviluppo della parificazione;
sensibilizza l’opinione pubblica sui problemi delle pari opportunità e della parificazione, con adeguate iniziative;
organizza convegni e conferenze e prende ogni altra iniziativa atta a contribuire alla conoscenza della condizione dei due generi;
sviluppa una rete di rapporti con le realtà associative che, in Italia e all’estero, si rivolgono prevalentemente alle donne o che si occupano del rapporto fra i due generi, e mantiene un costante collegamento con associazioni, enti e istituti operanti in quest’ambito. In particolare, la commissione provinciale sostiene la creazione di sinergie tra gli attori del territorio che a vario titolo si occupano di tematiche di genere.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
a) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
b) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
e) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
f) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
g) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
j) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
l) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
DISPOSIZIONI GENERALI
DISPOSIZIONI SULLA PARIFICAZIONE FRA DONNE E UOMINI NELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DISPOSIZIONI SULLA PARITÀ NELL’USO DELLA LINGUA
DISPOSIZIONI SULLA RILEVAZIONE DI DATI STATISTICI
DISPOSIZIONI SULLA PARITÀ NEGLI ORGANI E NELLE FUNZIONI
DISPOSIZIONI A PROMOZIONE DELLA PARITÀ E DELLA COMPATIBILITÀ FRA FAMIGLIA E PROFESSIONE NELL’ECONOMIA PRIVATA
ISTITUZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ
Art. 19 (Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne)
Art. 20 (Competenze)
Art. 21 (Poteri)
Art. 22 (Servizio donna)
Art. 23 (Finanziamento e relazione sull’attività)
Art. 24
- 27
Art. 28 (Indennità di carica e rimborso spese)
Art. 29
- 31
MISURE A PROMOZIONE DELLA COMPATIBILITÀ FAMILIARE
MISURE A PROMOZIONE DELLA PARIFICAZIONE FRA I GENERI
NORME FINALI
m) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
o) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11
p) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13
q) Legge provinciale 16 gennaio 2023, n. 2
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico