(1) L’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, è così sostituita: “Allo scopo di favorire l’incremento economico e della produttività nonché l’aggiornamento e la specializzazione negli ambiti economici dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi, inoltre per promuovere un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, l’amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività e iniziative:”.