(1) Al comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, le parole: “non vietati con decreto del presidente della Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “non vietati ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.”
(2) Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione.”