Pubblicata nel B.U. 19 ottobre 2010, n. 42.
(1) Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l’anno 2010 per l’applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, tabella A, della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11:
Tabella A
n. 13
-
1.100.000 euro
n. 20
+
n. 25
35.000 euro
n. 87
1.460.000 euro
n. 88
1.340.000 euro
n. 89
120.000 euro
n. 96
65.000 euro
n. 100
308.000 euro
n. 112
400.000 euro
n. 113
33.000 euro
n. 115
n. 117
3.500.000 euro
n. 118
40.000 euro
n. 122
100.000 euro
n. 128
3.900.000 euro
n. 152
135.000 euro
n. 155
(2) Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, l’importo di “3.000.000,00 euro” è sostituito con l’importo: “2.900.000,00 euro”.