Pubblicata nel B.U. 19 ottobre 2010, n. 42.
(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
“3. La legge finanziaria stabilisce il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale. Stabilisce altresì il livello massimo delle garanzie principali e sussidiarie prestabili dalla Provincia a favore di enti e di altri soggetti, indicando la copertura finanziaria del relativo rischio.”
(2) Gli articoli 28 e 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono abrogati.