(1) Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, sono emanate entro un anno dall’entrata in vigore delle indicazioni provinciali previste dagli articoli 9 e 10.
(2) Le direttrici e i direttori delle scuole della formazione professionale in possesso del diploma di laurea prevista dalle norme vigenti hanno titolo per essere preposti a dirigere istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie. Le dirigenti e i dirigenti delle scuole primarie e secondarie hanno titolo per essere preposti a dirigere le scuole della formazione professionale. In ambedue i casi è previsto lo svolgimento di un tutoraggio stabilito dal direttore o dalla direttrice provinciale competente. 12)
(3) Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei confronti delle scuole paritarie.
(4) Le deliberazioni della Giunta provinciale e i regolamenti di esecuzione da emanare in base alla presente legge sono sottoposti preventivamente al parere del Consiglio scolastico provinciale.
(5) La durata in carica del Consiglio scolastico provinciale è prorogata fino al 31 agosto 2012. Nell’anno scolastico 2010/2011 la presidenza spetta alla sezione tedesca e nell’anno scolastico 2011/2012 alla sezione italiana.