(1) I percorsi dell’istruzione tecnica forniscono delle basi culturali di carattere economico, scientifico e tecnologico costruite attraverso lo studio, l’apprfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico in un contesto di forte interazione tra teoria e pratica. Nei percorsi dell’istruzione tecnica le studentesse e gli studenti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere relazioni e regole economiche, tecnologiche, sociali e istituzionali e per applicarle correttamente. I percorsi dell’istruzione tecnica permettono l’inserimento nel mondo del lavoro e il proseguimento degli studi di ordine superiore.
(2) Possono essere istituiti i seguenti istituti tecnici, articolati negli indirizzi e nelle articolazioni indicati:
(3) Gli istituti tecnici sviluppano il proprio profilo educativo sulla base delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9.