(1) I percorsi dell’istruzione liceale e dell’istruzione tecnica hanno durata quinquennale, sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno. Il ciclo degli studi termina con un esame di Stato.
(2) I percorsi dell’istruzione e formazione professionale si articolano in:
(3) Al secondo ciclo si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.