(1) La Giunta provinciale approva le indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli dell’istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d). Tali indicazioni perseguono l’obiettivo proprio della formazione professionale di concorrere allo sviluppo personale e alla crescita professionale delle studentesse e degli studenti, sostenendoli nel progettare e sviluppare attivamente la propria carriera professionale.
(2) Per le finalità di cui al comma 1 assume valenza centrale il concetto di professione. Pertanto, la progettazione dei percorsi fa riferimento a qualifiche professionali, a profili professionali riconosciuti e a nuovi profili da sviluppare.
(3) I processi lavorativi e i compiti professionali, definiti per competenze, costituiscono punti di riferimento nel disegnare i percorsi di apprendimento delle conoscenze, abilità e capacità. L'acquisizione delle competenze tecnico-professionali si integra con lo sviluppo delle competenze personali, sociali e comunicative.
(4) Come previsto per i licei e gli istituti tecnici dall’articolo 9, la Giunta provinciale definisce le indicazioni provinciali relative ai curricoli dei percorsi di istruzione professionale.