(1) Le qualifiche relative a persone fisiche, che nella presente legge compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.
(2) Per l’utilizzo delle qualifiche in riferimento a persone concrete, andrà sempre usato il genere grammaticale corrispondente.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.