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d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 47 (Norme transitorie)

(1)  In prima applicazione della presente legge, sono soggette alla sua disciplina i comprensori di bonifica già esistenti alla sua entrata in vigore.

(2)  I consorzi di bonifica montana esistenti ai sensi della normativa vigente e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono le funzioni e la denominazione di consorzio di bonifica.

(3)  L’ufficio provinciale competente in materia di bonifica, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle opere di bonifica di proprietà della Provincia lasciate in amministrazione, senza alcun titolo, ai consorzi di bonifica.

(4)  Le opere di bonifica risultanti dall’elenco di cui al comma 3 si intendono consegnate ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 3, commi 5, 6 e 7.

(5)  I consorzi di bonifica soggiacciono agli obblighi contenuti nel disciplinare di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 7.

(6)  I consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario adeguano i loro statuti a quanto contenuto nella presente legge, entro un anno dall’entrata in vigore della stessa. Se i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario non ottemperano a tale obbligo, la Giunta provinciale provvede d’ufficio.

(7)  Per le opere edili completate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, in violazione degli articoli 133 e 134 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, i consorzi di bonifica territorialmente competenti possono procedere al rilascio di concessioni in sanatoria. In tal caso non trovano applicazione le sanzioni amministrative di cui all’articolo 42.

(8)  Gli agenti accertatori già nominati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla revoca delle loro mansioni da parte dell’autorità che ha provveduto alla loro nomina.

(9)  Alle domande di concessione di agevolazioni nell’ambito della bonifica e del miglioramento fondiario, presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono concessi i contributi previsti dalla normativa abrogata con l’articolo 49, comma 1, lettere c) e i).

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