(1) Allo scopo di evitare smembramenti di fondi, in conseguenza dell’esecuzione di opere di bonifica o di altre opere pubbliche e di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi, previo consenso dei proprietari dei relativi fondi.
(2) Per la predisposizione, approvazione e attuazione del piano di rettificazione valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli del presente capo, ad esclusione di quelle concernenti la stima dei terreni ed i conguagli in denaro.