(1) I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in permuta.
(2) Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite in relazione alle esigenze della nuova sistemazione; quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano come conservate, si intendono estinte.
(3) Gli altri diritti reali di godimento, che non sono costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su quella parte del fondo assegnato in permuta che corrisponde in valore ai terreni su cui erano costituiti.
(4) Le ipoteche che non sono costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario, gravano sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.
(5) In caso di esproprio, il fondo viene espropriato per intero e il creditore ipotecario trova collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all’ipoteca.