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k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 11)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (legge finanziaria 2009)

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 21 aprile 2009, n. 17.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1)2)

(2)3)

(3)4)

(4)5)

(5)6)

(6)7)

(7) Il comma 6 dell'articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.

(8)8)

(9)9)

(10)10)

(11)11)

2)
Aggiunge il comma 3 nell'art. 2 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
3)
Inserisce l'art. 2/bis nella L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
4)
Sostistiuisce l'art. 8/quinquies della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
5)
Inserisce l'art. 17/ter nella L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
6)
Sostituisce l'art. 21/bis, comma 5, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
7)
Inserisce il comma 5/ter nell'art. 21/bis della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
8)
Sostituisce l'art. 21/bis, comma 6/bis, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
9)
Sostituisce l'art. 21/bis, comma 6/ter, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
10)
Inserisce il comma 6/nonies dell'art. 21/bis della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
11)
Aggiunge i commi 3 e 4 all'art. 21/terdecies della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1)12)

12)
Inserisce il comma 4 nell'art. 9/bis della L.P. 18 agosto 1983, n. 32.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 3 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2009 - Tabelle A e B)

(1) Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2009 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

(2) Per l’attuazione di interventi od opere a esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2009 e per il quadriennio 2010-2013 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2010 al 2013 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

(3) Per le finalità indicate al comma 2, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2009 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2009-2013, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2010 al 2013 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2009.

Art. 4 (Fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l’anno finanziario 2009 come segue:

  1. fondo ordinario:
  2. 255.854.096,00 euro (Unità previsionale di base 26100);
  3. fondo per investimenti:
    98.499.718,00 euro (UPB 26200);
  4. fondo ammortamento mutui:
    74.182.989,20 euro (UPB 26205);
  5. fondo perequativo:
    3.000.000,00 euro (UPB 26100);
  6. fondo di rotazione per investimenti:
    100.000.000,00 euro (UPB 26200).

(2) Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 1.574.666,05 euro, è autorizzata come limite d’impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all’anno 2028 incluso.

Art. 5 (Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)  delibera sentenza

(1)13)

(2)14)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010 - Legge finanziaria provinciale 2009 - contestazione di varie disposizioni, poi abrogate dalla Provincia (appalti pubblici, rifiuti, personale, istruzione)
13)
L'art. 5, comma 1 (sostituzione dell'art. 15 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 2), è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
14)
Sostituisce l'art. 21/bis della L.P. 21 gennaio 1987, n. 2.

Art. 6 (Partecipazioni a società)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all’aumento di capitale della società SEL S.p.A., con sede in Bolzano, per consentire il finanziamento dell’acquisto di impianti di produzione e di distribuzione di energia elettrica siti, in tutto o in parte, sul territorio provinciale anche attraverso l’acquisto di quote di capitale di società operanti nel settore. Per l’aumento di capitale è autorizzata una spesa massima complessiva pluriennale di 220 milioni di euro a carico degli esercizi finanziari 2009–2018, pari a 22 milioni di euro all’anno.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 (legge finanziaria 2008)”

(1)15)

15)
Sostituisce l'art. 9, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 8 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva per l’anno 2009 per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa di 46,0 milioni di euro per l’anno 2009 e di 38,0 milioni di euro all’anno per gli anni 2010 e 2011.

(2) L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 10, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, per la contrattazione collettiva per l’anno 2008 per i comparti ivi indicati, a carico dell’esercizio finanziario 2008, è trasferita per una quota di 9.454.000,00 euro a carico dell’esercizio 2009. La corrispondente quota di stanziamento nel bilancio di previsione 2008 (UPB 31100) costituisce economia di spesa.

Art. 9 (Aumento della dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia)

(1) La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia, determinata in 18.126,25 unità a tempo pieno dall’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 19 luglio 2007, n. 4, è aumentata di 332,5 unità a tempo pieno per coprire il maggior fabbisogno di personale nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico in corso e per l’attività di accertamento dello stato di autosufficienza da parte della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali.

(2) La dotazione organica complessiva in conseguenza dell’aumento dei posti di cui al comma 1 è determinata in 18.382 unità a tempo pieno, tenuto conto anche del numero residuo di 76,75 delle complessive 200 unità a tempo pieno ridotte ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, entro il 1° settembre 2008.

(3) La maggiore spesa per effetto dell’aumento della dotazione organica disposta ai sensi dei commi 1 e 2 è stimata in 10.000.000,00 euro a carico dell’esercizio 2009 (UPB 02100: 6.000.000,00 euro e UPB 04125: 4.000.000,00 euro) e in 10.500.000,00 euro all’anno per gli esercizi successivi.

Art. 10 (Adeguamento del fabbisogno del personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado)

(1) Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nel corso dell’esercizio finanziario, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare provvisoriamente la dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano a decorrere dal 1° settembre 2009, per coprire il fabbisogno di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto dell’aumento della popolazione scolastica.

(2) La maggiore spesa per effetto dell’aumento della dotazione organica, eventualmente disposta ai sensi del comma 1, trova copertura finanziaria mediante prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste.

Art. 11 (Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica)

(1) La dotazione del fondo di cui all’articolo 21-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nell’esercizio finanziario 2009 (UPB 27120) è stabilita in 50 milioni di euro.

Art. 12 (Contributo straordinario alla “Sarner Stiftung”)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla “Sarner Stiftung”, che svolge la sua attività ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi venutisi ad accumulare.

(2) Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2009 sull’unità previsionale di base 10100 la spesa di 626.000,00 euro.

(3) L’erogazione dei fondi avviene attraverso l’Azienda sanitaria secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 13 (Finanziamento straordinario per il servizio di ospedalizzazione a domicilio)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere all’Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano a carico dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 10100) un finanziamento straordinario nella misura di 1.600.000,00 euro per il servizio di ospedalizzazione a domicilio riferito all’esercizio 2008. Le modalità e i criteri di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 14 (Contributo straordinario all’associazione di soccorso “Croce Rossa Italiana”)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere all’associazione di soccorso “Croce Rossa Italiana” un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi venutisi ad accumulare, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.

(2) Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 10145) la spesa di 404.000,00 euro.

Art. 15 (Contributo straordinario per “Manifesta 7”)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato organizzativo „Manifesta 7“, che svolge la sua attività ai sensi dell’articolo 6-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi venutisi ad accumulare.

(2) Per la finalità di cui al comma 1, è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 06115) la spesa di 100.000,00 euro.

Art. 16 (Realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui)

(1)L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è rideterminata in 117.915.950 euro. Considerati gli impegni già assunti a carico degli esercizi precedenti, l’onere pluriennale viene rimodulato a carico degli esercizi finanziari successivi per gli importi seguenti:

Esercizio finanziario

Importo

2009

1.000.000 euro

2010

25.000.000 euro

2011

47.500.000 euro

2012

12.000.000 euro

2013

7.126.716 euro.16)

16)
L'art. 16 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, recante “Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, nonché di autorizzazioni di spesa e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1997”)

(1)17)

(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 27200) una spesa di 750.000,00 euro.

17)
Sostituisce l'art. 7, comma 1, della L.P. 12 dicembre 1997, n. 17.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007”)

(1)18)

18)
Inserisce il comma 2/bis nell'art. 5 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, recante “Agenzia provinciale per l’ambiente”)

(1)19)

19)
Inserisce l'art. 6/bis nella L.P. 19 dicembre 1995, n. 26.

Art. 20 (Partecipazione della Provincia al “Centro per lo sviluppo dei rapporti tra l’Alto Adige e la Russia Nadezhda Ivanovna Borodine – Merano”)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’associazione senza scopo di lucro “Centro per lo sviluppo dei rapporti tra l’Alto Adige e la Russia Nadezhda Ivanovna Borodine - Merano”, in prosecuzione delle tradizioni della fondazione di diritto pubblico “Borodine” - Merano fondata nel 1889 e nel riconoscimento dell’importanza dei rapporti culturali, economici e scientifici dell’Alto Adige con la Russia.

(2) Lo statuto dell’associazione è approvato dalla Giunta provinciale e il Presidente della Provincia, o un suo delegato, è autorizzato a rappresentare la Provincia nell’atto costitutivo dell’associazione e in tutti gli atti utili al conseguimento delle finalità statutarie previste.

(3) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio 2009 (UPB 01115) una spesa di 20.000,00 euro. La spesa a carico degli anni successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale.

Art. 21 20)

20)
L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 1, comma 16, della L.P. 8 maggio 2013, n. 8.

Art. 22 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 3.570.435.879,81 euro a carico dell’esercizio finanziario 2009, derivanti dall’articolo 3, commi 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B), e dagli articoli 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 19, 20 e 21 della presente legge, nonché alla copertura della minore entrata derivante dall’articolo 1, stimata in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede nel seguente modo:

  1. per l’importo di 3.521.435.879,81 euro si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2009;
  2. per l’importo di 49 milioni di euro mediante la riduzione della spesa già autorizzata a carico dell’esercizio 2009 con l’articolo 16 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, per effetto dell’articolo 16 della presente legge.

(2) Alla copertura degli oneri per complessivi 665.732.646,09 euro a carico degli esercizi finanziari 2010 e 2011, derivanti dall’articolo 3, comma 1 (Tabella A), e dall’articolo 4, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dall’articolo 3, comma 2 (Tabella B), e dagli articoli 6 e 8, comma 1, nonché dagli articoli 9 e 16, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2010-2011 nel bilancio triennale 2009-2011.

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, recante “Interventi in favore dell’attività educativa in genere”)

(1)21)

21)
Aggiunge il comma 5 all'art. 6/bis della L.P. 10 novembre 1976, n. 45.

Art. 24 (Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1)22)

(2) Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è abrogato.

(3)23)

(4)24)

(5) 25)

(6)26)

22)
Sostituisce l'art. 1, comma 2, della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
23)
Sostituisce l'art. 2/bis, comma 3, della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
24)
Sostiuisce l'art. 16/bis della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
25)
Sostiuisce la rubrica dell'art. 20/ter della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
26)
Sostiuisce l'art. 20/quater della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 25 (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”)  delibera sentenza

(1)27)

(2)28)

(3)29)

(4)30)

(5)31)

(6)32)

(7)33)

(8) La decorrenza della disposizione di cui al comma 7 è stabilita in data 1° gennaio 2010.

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010 - Legge finanziaria provinciale 2009 - contestazione di varie disposizioni, poi abrogate dalla Provincia (appalti pubblici, rifiuti, personale, istruzione)
27)
Sostiuisce l'art. 14, comma 2, della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
28)
Aggiunge il comma 9 nell'art. 26 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
29)
Sostituisce il punto 10 dell'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n.10.
30)
Sostituisce il punto 14 dell'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
31)
Sostituisce il punto 24 dell'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
32)
Sostituisce il punto 35 dell'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
33)
Inserisce il punto 41 dell'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3, recante “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”)

(1)34)

34)
Aggiunge il comma 2 all'art. 20 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 27 (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)  delibera sentenza

(1)35)

(2)36)

(3)37)

(4)38)

(5)39)

(6)40)

(7)41)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010 - Legge finanziaria provinciale 2009 - contestazione di varie disposizioni, poi abrogate dalla Provincia (appalti pubblici, rifiuti, personale, istruzione)
35)
Inserisce il comma 1/bis nell'art. 1/bis della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.
36)
Sostituisce l'art. 6, comma 10, della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.
37)
Sostituisce l'art. 6/bis della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.
38)
Sostituisce l'art. 6/ter della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.
39)
Sostiuisce l'art. 6/quater della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.
40)
Inserisce l'art. 6/quinquies nella L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.
41)
L'art. 27, comma 7 (inserimento dell'art. 6/sexies nella L.P. 22 ottobre 1993, n. 17), è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

Art. 28 (Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”)  delibera sentenza

(1)42)

(2)43)

(3)44)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010 - Legge finanziaria provinciale 2009 - contestazione di varie disposizioni, poi abrogate dalla Provincia (appalti pubblici, rifiuti, personale, istruzione)
42)
L'art. 28, comma 1 (inserimento dell'art. 41/bis nella L.P. 17 giugno 1998, n. 6), è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
43)
Aggiunge il comma 4 all'art. 50 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.
44)
Inserisce l'art. 58/bis nella L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)

(1)45)

45)
Inserisce il comma 3/bis nell'art. 28 della L.P. 7 novembre 1983, n. 41.

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”)

(1)46)

46)
Sostituisce l'art. 5, comma 2, della L.P. 12 luglio 1975, n. 34.

Art. 31 (Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)  delibera sentenza

(1) La lettera w) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è abrogata.

(2)47)

(3)48)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010 - Legge finanziaria provinciale 2009 - contestazione di varie disposizioni, poi abrogate dalla Provincia (appalti pubblici, rifiuti, personale, istruzione)
47)
L'art. 31, comma 2 (sostituzione dell'art. 19, comma 3, lettera b), della L.P. 26 maggio 2006, n. 4), è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
48)
L'art. 31, comma 3 (sostituzione dell'art. 43, comma 1, lettera h), della L.P. 26 maggio 2006, n. 4), è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

Art. 32 (Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, recante “Agenzia provinciale per l’ambiente”)

(1)49)

49)
Inserisce l'art. 7/bis nella L.P. 19 dicembre 1995, n. 26.

Art. 33 (Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”)

(1)50)

50)
Sostituisce l'art. 19, comma 2, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

Art. 34 (Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante „Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1)51)

(2)52)

(3)53)

(4)54)

(5)55)

(6)56)

(7)57)

(8)58)

51)
Inserisce il comma 5 all'art. 37 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
52)
Sostituisce l'art. 39, comma 1, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
53)
Sostituisce l'art. 40, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
54)
Sostituisce l'art. 40, comma 3, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
55)
Sostituisce l'art. 40, comma 4, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
56)
Aggiunge il comma 4 all'art. 44 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
57)
Sostituisce l'art. 45, comma 4, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
58)
Sostituisce l'art. 50, comma 5, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 35 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006)”)

(1)59)

59)
Sostituisce l'art. 5, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 36 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”)

(1)60)

60)
Inserisce l'art. 20/ter nella L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 37 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1)61)

61)
Sostituisce l'art. 12/bis, comma 1, lettera b), della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

Art. 38 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1)62)

62)
Sostituisce l'art. 25, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 39 63)

63)
L'Art. 39 è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 40 (Modifiche della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”)

(1)64)

(2)65)

(3)66)

(4)67)

(5)68)

(6)69)

(7)70)

(8)71)

(9) Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 3, il comma 4 dell’articolo 4, l’articolo 5, il comma 3 dell’articolo 7, l’articolo 8, il comma 2 dell’articolo 9 e l’articolo 12 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche.

(10) Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il consiglio d’amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta prorogato sino al 31 dicembre 2009.

64)
Sostituisce l'art. 2, commi 2 e 3, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.
65)
Inserisce il comma 3/bis nell'art. 2 della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.
66)
Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.
67)
Sostituisce l'art. 3, comma 3, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.
68)
Sostituisce l'art. 4, comma 1, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.
69)
Sostituisce l'art. 4, comma 3, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.
70)
Sostituisce l'art. 7, comma 1, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.
71)
Sostituisce l'art. 9, comma 1, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.

Art. 41 (Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, recante “Diritto allo studio universitario”)

(1)72)

72)
Sostituisce l'art. 8, commi 2, 3 e 4, della L.P. 30 novembre 2004, n. 9.

Art. 42 (Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, recante “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)

(1)73)

73)
Inserisce il comma 2/bis nell'art. 13 alla L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.

Art. 43 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1)74)

(2)75)

74)
Sostituisce l'art. 4/ter, comma 5, della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
75)
Inserisce l'art. 31/bis nella L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 44 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, recante “Provvedimenti relativi all’assistenza odontoiatrica”)

(1)76)

76)
Inserisce l'art. 3/bis nella L.P. 11 maggio 1988, n. 16.

Art. 45 (Modifica della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, recante “Misure nel settore socio-sanitario”)

(1)77)

77)
Inserisce il comma 2/bis nell'art. 2 della L.P. 22 novembre 1988, n. 51.

Art. 46 (Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, recante “Disposizioni per favorire il superamento o eliminazione delle barriere architettoniche”)

(1)78)

78)
Sostituisce l'art. 11 della L.P. 21 maggio 2002, n. 7.

Art. 47 (Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, recante “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali“)

(1)79)

79)
Inserisce la lettera q) all'art. 2, comma 1, della L.P. 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 48 (Rilancio dell’ippodromo di Merano)

(1) La Giunta provinciale, al fine di dare completa ed integrale attuazione del Protocollo d’intesa stipulato in data 1º agosto 2007 con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) e con il Comune di Merano, come modificato con l’atto integrativo stipulato in data 20 febbraio 2008, è autorizzata a negoziare con il Comune di Merano le modalità di finanziamento delle quote non coperte dal contributo statale tramite l’UNIRE, a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

Art. 49 (Modifica della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale”)

(1) 80)

80)
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 10 dicembre 1992, n. 44.

Art. 50 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)

(1)81)

81)
Sostituisce l'art. 8, comma 2, della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 51 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”)

(1)82)

(2)83)

(3)84)

(4)85)

82)
Aggiunge il comma 5 all'art. 50 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
83)
Sostituisce l'art. 51/ter, comma 8, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
84)
Sostituisce l'art. 127, comma 2, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
85)
Sostituisce l'art. 127, comma 7, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 52 86) delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010 - Legge finanziaria provinciale 2009 - contestazione di varie disposizioni, poi abrogate dalla Provincia (appalti pubblici, rifiuti, personale, istruzione)
86)
L'art. 52 (sostituzione dell'art. 30/bis, comma 5, della L.P. 17 agosto 1976, n. 36) è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

Art. 53 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogati:

  1. l’articolo 10 della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7;
  2. la legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2, e successive modifiche;
  3. la legge provinciale 16 luglio 1991, n. 21;
  4. i commi 8 e 9 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;
  5. il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche;
  6. l’articolo 19 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, e successive modifiche.

Art. 54 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

ALLEGATO A87)

87)
Omissis, in quanto si tratta di disposizioni finanziarie.

ALLEGATO B88)

88)
Omissis, in quanto si tratta di disposizioni finanziarie.
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