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a) Legge provinciale 13 ottobre 2008, n. 91)
Modifiche dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)

Pubblicata nel B.U. del 21 ottobre 2008, n. 43.

Art. 2 (Norma transitoria all'articolo 1, comma 25)

(1) Fino all'entrata in vigore dei nuovi criteri per la valutazione della capacità economica di cui all'articolo 91, comma 7, e fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 91, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come modificato dall'articolo 1, comma 25, della presente legge, il sussidio casa continua a corrispondere alla differenza tra il canone risultante dal contratto di locazione, che comunque viene riconosciuto solo fino all'importo del canone provinciale di cui all'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e il canone dovuto da un assegnatario dell'IPES per un'abitazione equivalente in applicazione dell'articolo 112, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

(2) Per i contratti di locazione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata la domanda per la concessione del sussidio casa, si continua ad applicare la disciplina finora vigente. Per tali contratti la nuova disciplina trova applicazione solamente a partire dalla scadenza del contratto di locazione, che si verificherà decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(3) Con deliberazione della Giunta provinciale è fissato il termine a partire dal quale le domande di concessione del sussidio casa devono essere presentate ai distretti sociali delle comunità comprensoriali.