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a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 6 (Ristorazione)

(1)  I pasti e le bevande somministrati devono essere costituiti almeno per l'80 per cento da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, anche associate, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. I prodotti propri devono rappresentare almeno il 30 per cento dei prodotti complessivamente impiegati; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le percentuali indicate si riferiscono al valore annuo dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica.

(2)  Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda e ottenuti attraverso lavorazioni esterne anche presso cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(3)  Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Provincia, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, deve essere data comunicazione al comune in cui viene svolta l'attività, il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga alle percentuali di cui al comma 1.

(4)  L'attività di somministrazione di pasti e bevande nell'ambito della gestione di ristori di campagna può essere esercitata esclusivamente nelle zone vitivinicole delimitate dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Per tale attività l'imprenditore agricolo deve anche produrre ed impiegare vino da uva propria. La parte rimanente del vino somministrato deve essere della zona. Gli orari massimi di apertura non possono oltrepassare quelli fissati dalla disciplina sugli esercizi pubblici. La durata massima dell'attività non può superare 180 giorni all'anno.

(5)  L'attività di somministrazione di pasti e bevande in malga può essere esercitata tutto l'anno a condizione che anche nel periodo invernale essa sia svolta nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1. Se la malga è gestita direttamente da comunità agrarie, interessenze o organizzazioni simili, i prodotti dei soci sono considerati prodotti propri ai fini del comma 1. I locali adibiti a tale attività devono rispettare le disposizioni vigenti a livello provinciale per i locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti negli alpeggi.

(6)  Per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank") o su malghe in esercizio ("Almschank") la capacità massima di posti a sedere a disposizione nei locali chiusi non può superare le 30 unità. Gli orari massimi di apertura non possono oltrepassare quelli fissati dalla disciplina sugli esercizi pubblici.

(7)  La Giunta provinciale determina con riguardo all'attività di ristorazione in forma di party-service i pasti e le bevande che possono essere somministrati.

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ActionActiona) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7
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