In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 1-bis (Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione)     delibera sentenza

(1)  Con regolamento di esecuzione viene ridisciplinato organicamente il sistema di valutazione provinciale delle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3 e 4.

(2)  La valutazione delle scuole dell’infanzia e delle scuole del primo e secondo ciclo si realizza nelle forme della valutazione interna e della valutazione esterna.

(3)  Le scuole dell’infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo verificano la qualità e l’efficacia della propria offerta formativa con adeguate procedure e strumenti di valutazione interna.  Nell’ambito della valutazione interna, ai rappresentanti dei genitori e, dove previsto, alle alunne e agli alunni, sono richiesti pareri e proposte in merito alla verifica della qualità. 8)

(4)  La valutazione esterna verifica l’efficienza e l’efficacia delle singole scuole, comprese quelle dell’infanzia, nonché la qualità del sistema scolastico e formativo nel suo complesso. Al riguardo si avvale anche della collaborazione di organismi nazionali e internazionali.9)

(5) Oltre alla valutazione esterna delle scuole dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, i servizi di valutazione svolgono un monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dell’offerta formativa utilizzando procedure e strumenti adeguati. 10)

(6) Fa parte del monitoraggio l’accertamento periodico delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni. A tal fine le scuole hanno l’obbligo di partecipare alle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento condotte dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), agli studi internazionali sul rendimento scolastico e alle rilevazioni per determinare le competenze linguistiche. Queste ultime tengono particolarmente conto delle specificità linguistiche e culturali della provincia di Bolzano. 11)

(7) Le rilevazioni degli apprendimenti si svolgono con cadenza annuale, biennale o pluriennale, a seconda delle necessità e dei bisogni del sistema di istruzione e formazione del singolo gruppo linguistico, tedesco, italiano o ladino. 12)

(8)  Le modalità dettagliate di attuazione delle rilevazioni degli apprendimenti vengono definite con l’INVALSI e altri partner di cooperazione statali, con organizzazioni operanti a livello internazionale, con organizzazioni estere e con partner locali tramite apposite convenzioni, accordi e contratti. 13)

massimeDelibera 29 marzo 2022, n. 206 - Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale – Quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole dell’infanzia in lingua tedesca, italiana e ladina nonché standard di qualità per i Servizi di valutazione
massimeDelibera 23 dicembre 2014, n. 1599 - Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale – quadro di riferimento vincolante per la qualitá delle scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e delle localitá ladine nonché standard di qualitá per l'attivitá dei Servizi di valutazione delle scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e delle localitá ladine (modificata con delibera n. 206 del 29.03.2022)
8)
L'art. 1-bis, comma 3; é stato così integrato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
9)
L'art. 1-bis è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.
10)
L’art. 1-bis, comma 5, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
11)
L’art. 1-bis, comma 6, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
12)
L’art. 1-bis, comma 7, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
13)
L’art. 1-bis, comma 8, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionActionc) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
ActionActionPrincipi generali
ActionActionArt. 1 (Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione)  
ActionActionArt. 1-bis (Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione)    
ActionActionArt. 1-ter (Calendario scolastico)
ActionActionArt. 1-quater (Riconoscimento delle offerte formative)    
ActionActionArt. 1-quinquies (Sistema informativo scolastico provinciale)
ActionActionArt. 1-sexies (Curriculum dell’alunno e dell’alunna)
ActionActionArt. 1-septies    
ActionActionArt. 1-octies (Finanziamento di attività formative)
ActionActionScuola dell'infanzia
ActionActionPrimo ciclo di istruzione
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionActionj) Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 45
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 13
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 20
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2019, n. 20
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2020, n. 20
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2020, n. 49
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 30 giugno 2022, n. 19
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2024, n. 2
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico