(1) Con regolamento di esecuzione viene ridisciplinato organicamente il sistema di valutazione provinciale delle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3 e 4.
(2) La valutazione delle scuole dell’infanzia e delle scuole del primo e secondo ciclo si realizza nelle forme della valutazione interna e della valutazione esterna.
(3) Le scuole dell’infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo verificano la qualità e l’efficacia della propria offerta formativa con adeguate procedure e strumenti di valutazione interna. Nell’ambito della valutazione interna, ai rappresentanti dei genitori e, dove previsto, alle alunne e agli alunni, sono richiesti pareri e proposte in merito alla verifica della qualità. 8)
(4) La valutazione esterna verifica l’efficienza e l’efficacia delle singole scuole, comprese quelle dell’infanzia, nonché la qualità del sistema scolastico e formativo nel suo complesso. Al riguardo si avvale anche della collaborazione di organismi nazionali e internazionali.9)
(5) Oltre alla valutazione esterna delle scuole dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, i servizi di valutazione svolgono un monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dell’offerta formativa utilizzando procedure e strumenti adeguati. 10)
(6) Fa parte del monitoraggio l’accertamento periodico delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni. A tal fine le scuole hanno l’obbligo di partecipare alle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento condotte dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), agli studi internazionali sul rendimento scolastico e alle rilevazioni per determinare le competenze linguistiche. Queste ultime tengono particolarmente conto delle specificità linguistiche e culturali della provincia di Bolzano. 11)
(7) Le rilevazioni degli apprendimenti si svolgono con cadenza annuale, biennale o pluriennale, a seconda delle necessità e dei bisogni del sistema di istruzione e formazione del singolo gruppo linguistico, tedesco, italiano o ladino. 12)
(8) Le modalità dettagliate di attuazione delle rilevazioni degli apprendimenti vengono definite con l’INVALSI e altri partner di cooperazione statali, con organizzazioni operanti a livello internazionale, con organizzazioni estere e con partner locali tramite apposite convenzioni, accordi e contratti. 13)