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f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 1 (Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione)   delibera sentenza

(1)  Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona e allo sviluppo di atteggiamenti democratici e di competenze sociali, che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Ciò avviene nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e in armonia con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

(2)  A tal fine la Provincia adotta - nel rispetto dell'autonomia delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche - politiche dell'educazione indirizzate:

  1. allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;
  2. alla realizzazione di assetti sociali che garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, nella salvaguardia delle rispettive peculiarità e tradizioni;
  3. alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane;
  4. alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle culture e tradizioni locali.

(3)  Per favorire il successo scolastico e formativo di ciascuna persona la Provincia indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che garantiscano il diritto all'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, alle pari opportunità formative, all'aumento qualitativo e quantitativo dei livelli di istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Questi interventi sono finalizzati, inoltre, all'orientamento e all'inserimento nel mondo del lavoro nonché allo sviluppo di competenze atte a fronteggiare il cambiamento e ad orientarsi in un mondo sempre più complesso.

(4)  Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia, e l'esercizio del relativo dovere per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

(5)  Il sistema provinciale di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e quelle della formazione professionale provinciale. Fanno anche parte del sistema provinciale di istruzione e formazione le scuole di musica istituite dagli istituti di educazione musicale.

(6)  Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole paritarie e riconosciute dalla Provincia nonché nell’ambito dell’istruzione parentale. 2)

(6-bis)  Qualora il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione venga realizzato nelle scuole private riconosciute dalla Provincia, gli alunni e le alunne sostengono un esame di idoneità al termine della scuola primaria ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l’iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria. 3)

(6-ter)  Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a presentare anno per anno una comunicazione alla o al dirigente dell’istituzione scolastica a carattere statale del primo ciclo territorialmente competente ovvero dell’istituzione scolastica pubblica del secondo ciclo di istruzione prescelta. In tale comunicazione gli esercenti la responsabilità genitoriale devono, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

  1. dimostrare che hanno effettuato un colloquio obbligatorio di consulenza presso la scuola, un esperto/una esperta dell’Unità consulenza psicopedagogica della Ripartizione pedagogica o il/la Garante per l’infanzia e per l’adolescenza;
  2. dichiarare quali persone impartiscono l’istruzione parentale e di quali qualifiche dispongono;
  3. dichiarare in che modo intendano assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle indicazioni provinciali o nei piani di studio, presentando un programma e dimostrando in modo dettagliato come vengono pianificate e svolte le lezioni.  4)

(6-ter.1.)  La comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale di cui al comma 6-ter per l’anno scolastico successivo è da presentare, di norma, nel periodo previsto per le iscrizioni a scuola e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio. L’istruzione parentale è da impartire per la durata di un intero anno scolastico, fatte salve situazioni motivate. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica ovvero una persona da lui o lei incaricata può, nel corso dell’anno scolastico, osservare le lezioni, valutando anche le competenze socio-emotive del o della minore. Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio che l'esercizio del diritto all'istruzione del o della minore sia compromesso, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può, già dopo il primo periodo di valutazione, avviare le misure previste dalle disposizioni vigenti in caso di violazione dell’obbligo di istruzione e formazione. I minori a cui viene impartita l’istruzione parentale sono tenuti a sostenere annualmente, per il passaggio alla classe successiva e fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione, l’esame di idoneità in qualità di candidati esterni o di candidate esterne presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale. 5)

(6-quater)   6)

(7)  Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che possono essere assolti sia nelle scuole a carattere statale che nelle scuole della formazione professionale provinciale.

(8)  La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti in provincia di Bolzano, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale. Attraverso adeguati interventi è garantita l'integrazione e l'inclusione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione delle bambine e dei bambini nonché dei giovani e delle giovani in situazione di handicap.

(9)  All'attuazione dell'obbligo dell'istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione concorrono le alunne e gli alunni, le loro famiglie, le scuole dell'infanzia, le istituzioni scolastiche e formative, le imprese che assumono i giovani con contratto di apprendistato nonché altre istituzioni ed organizzazioni formative. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche in tale contesto curano in particolar modo la collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale.

(10)  La crescita e la valorizzazione della persona umana e lo sviluppo delle competenze per la convivenza civile sono favorite nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e ciascuna, le quali sono sviluppate in modo mirato, e finalizzati al pieno successo formativo.

(11)  La Giunta provinciale definisce i diritti e doveri delle alunne e degli alunni nello Statuto degli studenti e delle studentesse e fornisce indicazioni per interventi mirati all'orientamento, alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.

(12)  I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche promuovono nell'ambito della loro autonomia l'individualizzazione e la personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini nonché delle alunne e degli alunni, quali attori primari e destinatari del sistema educativo provinciale di istruzione. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche definiscono il curricolo per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino nonché di ciascuna alunna e ciascun alunno, utilizzando idonei strumenti di consulenza per l'apprendimento e per l'orientamento nonché di documentazione.

(13)  Per le alunne e gli alunni che rinunciano a partecipare all’insegnamento della religione cattolica è prevista la partecipazione obbligatoria a un’offerta formativa alternativa. La Giunta provinciale approva il rispettivo regolamento di esecuzione. 7)

massimeDelibera N. 755 del 16.03.2009 - Indicazioni per lo svolgimento di visite aziendali plurigiornaliere e stages orientativi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine
2)
L'art. 1, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
3)
L'art. 1, comma 6-bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
4)
L'art. 1, comma 6-ter, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, successivamente così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, ed infine così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2021, n. 11.
5)
L'art. 1, comma 6-ter.1. è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2021, n. 11.
6)
L'art. 1, comma 6-quater, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente abrogato dalla lettera b) dell'art. 25, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
7)
L'art. 12, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1. Vedi anche l'art. 30, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
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