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e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 91)
Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Capo I
Assistenza alle persone non autosufficienti

Art. 1 (Diritto all'assistenza in stato di non autosufficienza)     delibera sentenza

(1)  La presente legge assicura specifiche prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a persone non autosufficienti, al fine di consentire alle stesse la conduzione di una vita dignitosa.

(2)  Hanno diritto alle prestazioni di cui alla presente legge i cittadini e le cittadine italiani/e e dell'Unione europea (UE), gli apolidi e i cittadini e le cittadine extracomunitari/e in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, con residenza ininterrotta e dimora stabile in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica di 15 anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

(3)  Hanno altresì diritto alle prestazioni, indipendentemente dalla residenza ininterrotta e dalla dimora stabile quinquennali, i figli e le figlie dei cittadini e delle cittadine italiani/e e dell'UE di cui al comma 2, minorenni e, se a carico, maggiorenni. Hanno diritto alle prestazioni anche i figli e le figlie minorenni e, se a carico, maggiorenni dei cittadini e delle cittadine extracomunitari/e in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

(4) Restano ferme le disposizioni che disciplinano le prestazioni economiche in favore dei ciechi civili, dei sordi e degli invalidi civili. 2)

(5)  L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è computata nella prestazione di cui alla presente legge.

(6)  Le disposizioni della presente legge non esonerano i familiari nè gli altri soggetti dai doveri di solidarietà nei confronti dell'assistito di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

(7)  Restano ferme le competenze dei comuni in materia di assistenza alle persone non autosufficienti.

(8)  Sono comunque fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

(9)  La Provincia e gli enti operanti nel campo sociale e sanitario attuano specifici interventi a sostegno della maggiore autonomia possibile della persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

massimeDelibera 21 maggio 2013, n. 745 - Modulo unificato: domanda di ammissione nella residenza per anziani (modificata con delibera n. 855 del 26.07.2016 e delibera n. 539 del 05.06.2018)
2)
L'art. 1, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 2 (Definizione)

(1)  Ai fini della presente legge si intende per non autosufficiente una persona incapace in misura rilevante e permanente, a causa di patologie o disabilità fisiche, psichiche o mentali, di svolgere le attività della vita quotidiana negli ambiti costituiti da alimentazione, igiene personale, funzioni escretorie, mobilità, vita psico-sociale e conduzione dell'economia domestica, e che necessita pertanto dell'aiuto regolare di un'altra persona, mediamente per più di due ore al giorno alla settimana; al riguardo va tenuta presente la possibilità di migliorare l'autonomia personale del richiedente mediante l'utilizzo di ausili tecnici.

Art. 3 (Accertamento dello stato di non autosufficienza)        delibera sentenza

(1)  Lo stato di non autosufficienza è accertato, su richiesta, dalle unità di valutazione, territorialmente articolate, composte da infermieri e da operatori socio-assistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali. Nell'esercizio delle proprie funzioni le unità sono coadiuvate dal medico di base competente. In tale sede alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti consulenza, orientamento e informazione sull'assistenza a domicilio.

(1/bis)  L’accertamento dello stato di non autosufficienza e del relativo livello ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 8, ha luogo esclusivamente sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 12, comma 1, e dei relativi strumenti di valutazione. 3)

(2)  L’unità di valutazione e gli enti gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, eseguono visite domiciliari per offrire supporto alle famiglie, per verificare l’adeguatezza dell’assistenza prestata a domicilio e per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione. L’assegno di cura è revocato se la persona beneficiaria o il suo legale rappresentante non acconsente alla verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, o non rende possibili le visite. Le modalità di espletamento delle visite domiciliari sono definite dalla Giunta provinciale. 4)

(3)  Contro l'esito dell'accertamento è ammesso ricorso alla commissione d'appello entro 45  giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione d'appello è definitiva. 5)

(4)  La commissione d'appello è composta da un medico, un infermiere e un operatore socio-assistenziale.

(5)  Le unità di valutazione e la commissione di appello sono nominate dalla Giunta provinciale e possono avvalersi di altri esperti nel campo socio-assistenziale e sanitario.

(6)  Una nuova valutazione può essere eseguita su richiesta o, in caso di evidente variazione dello stato di non autosufficienza, anche d'ufficio.

(7) La valutazione dello stato di non autosufficienza è da ripetersi periodicamente, secondo i criteri stabiliti con la delibera di cui all’articolo 12, comma 1. 6)

massimeDelibera 14 marzo 2023, n. 219 - Criteri per il finanziamento delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali
3)
L'art. 3, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
4)
L'art. 3, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente dall‘art. 35, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
5)
L'art. 3, comma 3, è stato così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
6)
L'art. 3, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 3, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 4 (Istituzione del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti)

(1)  È istituito il fondo per l'assistenza ai non autosufficienti, di seguito denominato fondo, suddiviso nel fondo prestazioni, destinato alla gestione e alla copertura finanziaria della spesa corrente per le prestazioni in atto, e nel fondo integrativo a capitalizzazione, destinato alla copertura a lungo termine della spesa per le prestazioni future.

(2)  Il fondo prestazioni è destinato alla copertura delle spese derivanti dall'erogazione dell'assegno di cura e delle altre spese correnti.

(3)  Il fondo integrativo a capitalizzazione, dopo una fase di alimentazione e capitalizzazione, è destinato all'integrazione del fondo prestazioni.

Art. 5 (Alimentazione del fondo)

(1)  Nel fondo confluiscono le seguenti risorse finanziarie:

  1. l'assegnazione annua a carico del bilancio provinciale;
  2. le assegnazioni regionali per gli interventi in favore delle persone non autosufficienti;
  3. le eventuali assegnazioni statali destinate all'assistenza delle persone non autosufficienti;
  4. gli interessi attivi ed altri proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del fondo;
  5. entrate previste dalla legge, con destinazione vincolata all'assistenza di persone non autosufficienti;
  6. altre somme liberamente assegnate.

Art. 6 (Gestione e amministrazione)

(1)  Per l'attuazione degli interventi della presente legge e l'amministrazione del fondo di cui agli articoli 4 e 5, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento.

(2)  Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 12.

Art. 7 (Equilibrio finanziario)

(1)  La Giunta provinciale delibera, oltre al bilancio di previsione annuale e al conto consuntivo, anche un piano finanziario pluriennale di durata almeno decennale da aggiornare annualmente, nonché il programma annuale di intervento, con articolazione delle previsioni di spesa in relazione ai diversi gradi di bisogno e modalità di cura.

Art. 8 (Prestazioni del fondo)   delibera sentenza

(1)  Le prestazioni del fondo sono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile. In presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la prestazione può essere erogata, su richiesta, alle persone che prestano l'assistenza.

(2)  L'ammontare dell'assegno di cura mensile è determinato in base al livello di non autosufficienza, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è differenziato nei seguenti quattro livelli:

  1. 1° livello - euro 510;7)
  2. 2° livello - euro 900;
  3. 3° livello - euro 1.350;
  4. 4° livello - euro 1.800.

(3)  Per l'assistenza nelle residenze per anziani e in determinate forme di assistenza abitativa, l’assegno di cura è integrato con un ulteriore importo, fissato dalla Giunta provinciale in base ai servizi di assistenza e di cura offerti. In deroga al comma 1, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti del fondo per la non autosufficienza per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa vanno direttamente agli enti gestori delle strutture. In tali casi l’importo previsto per il pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura può essere determinato come importo unitario per posto letto, anche in deroga agli importi previsti al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di ammissione nei servizi accreditati di cui al presente comma, la Giunta provinciale può impartire direttive vincolanti agli enti gestori. 8)

(3/bis )  Per le persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani o in determinate forme di assistenza abitativa e aventi diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo a carico del fondo per la non autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per l’assegno di cura. 9)

(4)  Se nel corso delle visite domiciliari di cui all’articolo 3, comma 2, si riscontra che non è garantita un’adeguata assistenza, o quando vi sono altri motivi che lo rendono opportuno, parte dell’assegno di cura mensile può essere garantito in forma di prestazione di servizi. L’ulteriore erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge può essere vincolata all’effettiva fruizione di tali prestazioni di servizi. I relativi criteri sono fissati con la deliberazione di cui all’articolo 12, comma 1. 10)

(5)  La Giunta provinciale può aumentare l'assegno di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel biennio stesso. Rimane esclusa la quota dell'indennità di accompagnamento.

(6)  Nel caso di cumulo dell’assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell’assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.  11)

massimeDelibera 21 maggio 2013, n. 745 - Modulo unificato: domanda di ammissione nella residenza per anziani (modificata con delibera n. 855 del 26.07.2016 e delibera n. 539 del 05.06.2018)
7)
La Giunta provinicale ha aumentato detto importo con la delibera n. 124 del 31.01.2017 ad euro 558,50 al mese, con decorrenza 1° gennaio 2017, e con deliberna n. 45 del 9.02.2024 detto importo è stato aumentato ad euro 576,50 al mese con decorrenza 1 ° gennaio 2024.
8)
L'art. 8, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9, e successivamente dall'art. 22, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
9)
L'art. 8, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
10)
L'art. 8, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 20, comma 4, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8, e successivamente dall‘art. 35, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
11)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.  Il testo tedesco è stato modificato dall'art. 20, comma 5, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 9 (Gestione dei servizi)             delibera sentenza

(1)  I servizi di assistenza domiciliare, di assistenza semiresidenziale e i servizi residenziali sono gestiti ed erogati dagli enti gestori dei servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dagli enti privati di cui all'articolo 20 della medesima legge.

(2)  I servizi di cui al comma 1 devono essere accreditati dalla Provincia.

massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1140 - Modifica dei criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica
massimeDelibera 8 novembre 2022, n. 798 - Misure straordinarie post Covid-19 nel settore sociale
massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 787 - Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 795 del 18 luglio 2017, recante "Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali per le persone con disabilità" Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 821 del 1° luglio 2014, recante "Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali residenziali e semiresidenziali per persone con malattia psichica"
massimeDelibera 25 giugno 2019, n. 535 - Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari - Revoca della deliberazione n. 740 del 28.06.2016 e successive modifiche. Modifica dell'allegato A della deliberazione n. 1190 del 26.08.2013 (modificata con delibera n. 1134 del 17.12.2019)
massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1418 - Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori
massimeDelibera 18 luglio 2017, n. 795 - Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali per le persone con disabilità (modificata con delibera n. 787 del 14.09.2021 e delibera n. 1140 del 19.12.2023)
massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 798 - Criteri per l'accesso alle prestazioni dell'assistenza domiciliare
massimeDelibera N. 2780 del 16.11.2009 - Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi dell'assistenza domicilare

Art. 10 (Principi e modalità di erogazione dell'assistenza)   delibera sentenza

(1)  È favorita la permanenza della persona assistita nel suo abituale ambiente di vita. Ove ciò non sia possibile, hanno priorità le strutture semiresidenziali rispetto alle strutture residenziali.

(2)  Al fine di garantire un'assistenza adeguata sono messi a disposizione su tutto il territorio provinciale dei servizi di assistenza domiciliare ambulante, semiresidenziali e residenziali di qualità.

(3)  Il cittadino ha diritto all'offerta dei servizi di cui al comma 2, a condizioni unitarie di accesso sul territorio provinciale, a quantità sostenibili e a tariffe ragionevoli.

(4)  L'assegno di cura di cui all'articolo 8 è destinato alla cura e all'assistenza adeguata della persona non autosufficiente, in particolare con le seguenti finalità:

  1. sostegno economico della persona non autosufficiente per la propria cura ed assistenza;
  2. pagamento della tariffa per l'utenza del servizio di aiuto domiciliare o dell'ospitalità presso servizi semiresidenziali o residenziali;
  3. copertura delle spese previdenziali a favore dei familiari che prestano l'assistenza;
  4. copertura dei costi a sostegno della "vita indipendente".

(5)  Non sono a carico del fondo le prestazioni educative, formative e occupazionali, nè quelle sanitarie.

(6)  Il servizio sanitario assicura le prestazioni preventive, curative e riabilitative, nonché l'assistenza protesica e farmaceutica, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza.

(7)  In caso di ricovero nelle strutture residenziali del servizio sanitario, l'assegno continua ad essere corrisposto nella misura corrispondente al 1° livello. Alle persone non autosufficienti inquadrate nel 2° livello o in un livello superiore l'assegno può essere corrisposto per la durata massima di 30 giorni.

massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 213 - Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)

Art. 11 (Mobilità)

(1)  Al fine di consentire la continuità dell'assistenza in caso di trasferimento della residenza fuori dal o nel territorio provinciale, la Provincia può concludere, a condizione di reciprocità, intese con altri enti; presupposto è la garanzia del diritto a prestazioni analoghe.

Art. 12 (Criteri di applicazione) 12)       delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina:

  1. i criteri e le modalità di rilevamento del fabbisogno di assistenza; 13)
  2. le attività della vita quotidiana relative all'alimentazione, all'igiene personale, alle funzioni escretorie, alla mobilità, alla vita psicosociale nonché alla conduzione dell'economia domestica, rilevanti ai fini della valutazione del fabbisogno di assistenza;
  3. i compiti, l'organizzazione e il funzionamento delle unità di valutazione e della commissione di appello di cui all'articolo 3, nonché la loro collaborazione con i servizi territoriali;
  4. le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo;
  5. i criteri di determinazione dei cinque anni di residenza richiesti ai fini del diritto alla prestazione; 14)
  6. la definizione delle prestazioni di cura e assistenza rilevanti ai fini della presente legge;
  7. le modalità di gestione del fondo.
massimeDelibera 8 novembre 2022, n. 798 - Misure straordinarie post Covid-19 nel settore sociale
massimeDelibera 27 settembre 2022, n. 694 - Criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e per l'erogazione dell'assegno di cura
massimeDelibera N. 2452 del 07.07.2008 - Definizione delle prestazioni di cura e assistenza rilevanti ai fini della legge i assistenza ai non autosufficienti
12)
La rubrica del testo tedesco dell'art. 12 è stata modificata dall'art. 20, comma 5, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
13)
La lettera a), dell'art. 12, comma 1, del testo tedesco è stata modificata dall'art. 20, comma 5, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
14)
La lettera e), dell'art. 12, comma 1, del testo tedesco è stata modificata dall'art. 20, comma 5, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 13 (Norme applicative)

(1)  Le prestazioni del fondo sono erogate ai richiedenti, riconosciuti non autosufficienti secondo i criteri della presente legge, con decorrenza dal 1° luglio 2008, ad eccezione dei soggetti che risultano assistiti in case di riposo o centri di degenza, per i quali l'erogazione decorre dal 1° gennaio 2009.

(2)  In prima applicazione della presente legge i dati personali richiesti ai fini dell'accertamento dello stato di non autosufficienza sono tratti dagli archivi delle gestioni dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio.

(2/bis)  Ai fini dell’attuazione della presente legge sono comunicati i seguenti dati:

  1. dalla Provincia agli enti gestori di cui all’articolo 9 e all’Azienda sanitaria i dati concernenti l’esito dell’inquadramento;
  2. alla Provincia dagli enti gestori di cui all’articolo 9 e dall’Azienda sanitaria, rispettivamente, i dati riguardanti le presenze e le assenze e i ricoveri;15)
  3. l’Azienda sanitaria comunica alla Provincia le informazioni relative al riconoscimento di una invalidità civile ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, nonché agli eventuali obblighi di revisione, di quanti richiedono o sono beneficiari di un assegno di cura. 16)

(3)  A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessa di trovare applicazione l'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, per gli ospiti che beneficiano dell'assegno di cura di cui all'articolo 8 della presente legge.

15)
L'art. 13, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 42, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
16)
La lettera c), dell'art. 13, comma 2/bis, è stata aggiunta dall'art. 20, comma 6, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 14 (Disposizioni finanziarie)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per prestazioni assistenziali e relativa gestione si provvede con il fondo previsto all'articolo 4.

(2)  L'entità del fondo è determinata dalla Provincia con legge finanziaria annuale. In sede di determinazione del fondo si tiene conto delle assegnazioni della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, e anche degli eventuali proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del fondo a capitalizzazione.

(3)  Il fabbisogno stimato del fondo e le relative modalità di finanziamento per il periodo 2008-2022 sono determinati come riportato nell'allegata tabella A.

(4)  Alla spesa complessiva di 242,39 milioni di euro a carico del bilancio provinciale per gli esercizi 2008 e 2009, come risultante dall'allegato A, si provvede nel modo seguente:

  1. 197,70 milioni di euro mediante quote degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il biennio 2008-2009, alla funzione-obiettivo 9, lettera b.1, per l'importo di 104,69 milioni di euro e alla funzione-obiettivo 10, lettera b.1, per l'importo di 93,01 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi previsti ai sensi delle disposizioni di legge provinciale che cessano di aver attuazione con l'entrata in vigore della presente legge;
  2. all'ulteriore maggior spesa di 44,69 milioni di euro mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale per il biennio 2008-2009 alla funzione-obiettivo 27, lettera b.1.

(5)  Per gli esercizi successivi al 2009 si provvede con i mezzi stabiliti con legge finanziaria annuale di cui al comma 2 del presente articolo.

(6)  La concessione delle prestazioni di cui all'articolo 8 avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. 17)

17)
L'art. 14, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 15 (Armonizzazione delle prestazioni e delle rette delle case di riposo e dei centri di degenza)        delibera sentenza

(1)  Per armonizzare il livello delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza, la Giunta provinciale approva un programma quinquennale di misure, tra cui:

  1. l'analisi dei fattori di qualità e di costo dei servizi;
  2. l'introduzione della contabilità analitica per centri di costo nei servizi;
  3. l'emanazione di specifici criteri ed indirizzi per la fissazione annuale dei costi e delle tariffe dei servizi, come previsto dall'articolo 13, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
massimeDelibera 7 marzo 2023, n. 192 - Determinazione dei contingenti di posti letto per le forme di assistenza specifica nelle residenze per anziani per gli anni 2024 – 2027
massimeDelibera 29 novembre 2022, n. 890 - Misure straordinarie di sostegno a favore delle residenze per anziani e degli enti gestori dei servizi sociali delegati per fronteggiare l’emergenza prezzi per l’anno 2022 (modificata con delibera n. 976 del 20.12.2022)
massimeDelibera 8 novembre 2022, n. 798 - Misure straordinarie post Covid-19 nel settore sociale
massimeDelibera 21 settembre 2021, n. 806 - COVID-19: Direttive per le residenze per anziani e per i centri di assistenza diurna per anziani (modificata con delibera n. 421 del 14.06.2022)
massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1419 - Residenze per anziani dell'Alto Adige (modificata con delibera n. 806 del 21.09.2021, delibera n. 421 del 14.06.2022 e delibera n. 741 del 05.09.2023)

Capo II
Modifica della
legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante "Piano sanitario provinciale 1988 - 1991"

Art. 16 (Sostituzione dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio)

(1)  Con effetto dal 1° luglio 2008 sono abrogati gli articoli 21, ad eccezione del comma 3, nonché l'articolo 21/bis della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, essendo il relativo assegno sostituito dalle nuove prestazioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

(2)  Ai beneficiari dell'indennità di accompagnamento e/o dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio in data 30 giugno 2008 spetta, a decorrere dal 1° luglio 2008, un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e l'assegno eventualmente d'importo inferiore di cui alla presente legge. L'assegno è corrisposto finchè la differenza non sarà assorbita da futuri aumenti. A tal fine è necessario il possesso dei requisiti previsti dalla normativa precedente.

Capo III
Modifiche della
legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano"

Art. 1718) 

18)
Aggiunge le lettere x), y) e z) al comma 1 dell'art. 8 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 1819) 

19)
Aggiunge il comma 6 al comma 5 dell'art. 14 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 1920) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

Tabella A 

 

 

20)
Aggiunge il comma 3 al comma 2 dell'art. 15 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActiona) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
ActionActione) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
ActionActionAssistenza alle persone non autosufficienti
ActionActionModifica della , recante "Piano sanitario provinciale 1988 - 1991"
ActionActionModifiche della , recante "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano"
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12
ActionActiong) Legge provinciale 17 novembre 2020, n. 13
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 marzo 2023, n. 7
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico