Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 31 luglio 2007, n. 31.
(1) Per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 il mancato o insufficiente versamento della tassa automobilistica provinciale per i rimorchi di cui all'articolo 8/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, non dà luogo nè ad accertamento tributario, nè alla formazione del ruolo. Per i veicoli di cui al presente comma non sono riconosciuti eventuali rimborsi per gli anni d'imposta suindicati.