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a) Legge provinciale 10 dicembre 2007, Nr. 131)
Disciplina del Servizio di soccorso alpino

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1)
Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, Nr. 51.

Art. 2 (Finanziamento e sistemazione)

(1)L'Agenzia per la protezione civile può rimborsare ai Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, per lo svolgimento dei compiti affidati, le spese correnti annuali. Le relative modalità sono disciplinate nella convenzione di cui all’articolo 1. Sul rimborso può essere pagato un anticipo fino al limite massimo dell’80 per cento. 3)

(2) Di norma i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige sono allocati presso gli edifici strumentali dei Servizi antincendi, come definiti dalla legislazione regionale e provinciale in materia.

(3) Alla copertura della spesa per gli interventi ai sensi della presente legge a carico dell'esercizio 2007 si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 03110 (capitolo 03110.20) del bilancio provinciale 2007, autorizzate ai sensi della legge abrogata con il successivo articolo 3.

(4) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

3)
L'art. 2, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi così modificato dall'art. 17, comma 2, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.