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a) Legge provinciale 10 dicembre 2007, Nr. 131)
Disciplina del Servizio di soccorso alpino

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1)
Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, Nr. 51.

Art. 1 (Competenze e compiti)

(1)L'Agenzia per la protezione civile affida il Servizio di soccorso alpino, tramite la stipulazione di una convenzione, all'organizzazione "Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol", di seguito denominata Soccorso alpino BRD-AVS, e all'organizzazione "Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS", di seguito denominata Soccorso alpino CNSAS Alto Adige. 2)

(2) Nelle zone montane, impervie e sotterranee della provincia di Bolzano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige svolgono i seguenti compiti:

  1. prevenzione di infortuni e attività di informazione;
  2. ricerca di dispersi;
  3. soccorso e salvataggio di persone infortunate o in pericolo;
  4. recupero di persone, animali e cose.

(3) In caso di intervento anche di altri enti o organizzazioni, il o la responsabile del competente Soccorso alpino BRD-AVS o CNSAS Alto Adige coordina l'intervento.

(4) La competenza è esclusiva dei Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, se i compiti di cui al comma 2 sono svolti in zone colpite da valanghe, in zone ostiche o, in generale, in zone ove gli interventi richiedano una formazione specifica e un'idonea attrezzatura alpinistica nonché conoscenze tecniche di soccorso alpino.

(5) In caso di grandi emergenze o calamità, le autorità del Servizio per la protezione civile di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, coordinano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige.

(6) Sono fatte salve le competenze del Servizio antincendi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.

2)
L'art. 1, comma 1, è stato così modificato dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.