(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano o su quote di esse.
(2) L’alienazione delle partecipazioni o di quote di esse è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
(3) Nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sempre ammessa l’alienazione nelle forme di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, anche in deroga all’onere motivazionale ivi previsto.
(4) La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione.
(5) È fatta salva la disciplina speciale recata da disposizioni di legge provinciali. 44)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.