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e) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 101)
Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

CAPO I
Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante "Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia"

Art. 1   2)

2)

Aggiunge il comma 2 all'art. 1 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 2   3)

3)

Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 3

(1)  4)

(2)  5)

(3)  6)

(4)  7)

4)

Sostituisce l'art. 4, comma 3, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

5)

Inserisce il comma 3/bis nell'art. 4 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

6)

Sostituisce l'art. 4, comma 5, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

7)

Aggiunge il comma 6 all'art. 4 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 4

(1) La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale venatoria è così sostituita: "Comprensori di gestione e di tutela della fauna selvatica".

(2)  8)

(3)  9)

8)

Sostituisce l'art. 5, comma 1, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

9)

Inserisce il comma 1/bis nell'art. 5 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 5   10)

10)

Inserisce l'art. 9/bis nella L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 6

(1)  11)

(2)  12)

(3)  13)

(4)  14)

11)

Sostituisce l'art. 11, comma 5, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

12)

Inserisce i commi 5/bis, 5/ter, 5/quater e 5/quinquies nell'art. 11 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

13)

Sostituisce l'art. 11, comma 8, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

14)

Sostituisce l'art. 11, comma 9, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 7   15)

15)

Sostituisce l'art. 12, comma 7, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 8   16)

16)

Sostituisce l'art. 14, comma 2, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 9   17)

17)

Sostituisce le lettere c), d), j), l) e q) dell'art. 15 comma 1 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 10   18)

18)

Inserisce il comma 2/bis nell'art. 17 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 11

(1)  19)

(2)  20)

19)

Sostituisce l'art. 19, commi 6 e 6/bis, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

20)

Aggiunge il comma 8 all'art. 19 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 12   21)

21)

Aggiunge il comma 3 all'art. 19/bis della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 13   22)

22)

Inserisce l'art. 19/ter nella L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 14   23)

23)

Sostituisce l'art. 23, comma 5, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 15   24)

24)

Aggiunge il comma 5 all'art. 24 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 16   25)

25)

Sostituisce l'art. 27, comma 1, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 17   26)

26)

Sostituisce l'art. 32, comma 2, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 18   27)

27)

Aggiunge il comma 9 all'art. 32 della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 19   28)

28)

Sostituisce l'art. 33, comma 1, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 20

(1) La rubrica dell'articolo 34 della legge provinciale venatoria è così sostituita: "Esame per agenti venatori".

(2)  29)

29)

Sostituisce l'art. 34, comma 1, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 21   30)

30)

Sostituisce l'art. 38, commi 4 e 5, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 22

(1) Il titolo IX della legge provinciale venatoria è così sostituito: "IX Sanzioni penali, amministrative e accessorie".

(2)  31)

31)

Inserisce l'art. 38/bis nella L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 23   32)

32)

Sostituisce le lettere f), h), e 1) dell'art. 39, comma 1, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 24   33)

33)

Sostituisce l'art. 39, comma 1/bis, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 25

(1)  34)

(2)  35)

34)

Sostituisce l'art. 40, comma 2, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

35)

Sostituisce l'art. 40, comma 3, della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 26   36)

36)

Sostituisce l'art. 40/bis della L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 27   37)

37)

Inserisce l'art. 40/ter nella L.P. 17 luglio 1987, n. 14.

Art. 28

(1) Nel testo italiano della legge provinciale venatoria le parole: "selvaggina", "territorio di caccia", "guardiacaccia", "Istituto nazionale di biologia della selvaggina" e "Ufficio provinciale caccia e pesca" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "fauna selvatica", "comprensorio", "agente venatorio", "Istituto nazionale per la fauna selvatica" e "ufficio provinciale competente in materia di caccia". Nel testo tedesco le parole: "Jagdgebiete", "Jagdaufseher" e "Amt für Jagd und Fischerei" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "Wildbezirk", "hauptberuflicher Jagdaufseher" e "für die Jagd zuständiges Landesamt".

(2) L'elenco delle riserve di caccia di diritto, allegato alla legge provinciale venatoria, è sostituito dall'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

CAPO II
Modifiche della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, recante "Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.). Per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni"

Art. 29   38)

38)

Sostituisce l'art. 8 della L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.

Art. 30   39)

39)

Sostituisce l'art. 9 della L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.

Art. 31   40)

40)

Sostituisce l'art. 16, comma 1, della L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.

Art. 32   41)

41)

Sostituisce l'art. 17, comma 3, della L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.

Art. 33

(1) Dopo l'articolo 17 della legge provinciale sulle associazioni agrarie è inserito il seguente titolo: "Associazioni agrarie transfrontaliere".

Art. 34   42)

42)

Inserisce l'art. 17/bis nella L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.

Art. 35   43)

43)

Inserisce l'art. 17/ter nella L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.

Art. 36   44)

44)

Inserisce l'art. 17/quater nella L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.

CAPO III
Modifiche della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, recante "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali".

Art. 37   45)

45)

Sostituisce l'art. 2, commi 1, 3 e 4, della L.P. 19 giugno 1991, n. 18.

Art. 38   46)

46)

Sostituisce l'art. 3, commi 2 e 3, della L.P. 19 giugno 1991, n. 18.

Art. 39   47)

47)

Sostituisce l'art. 4 della L.P. 19 giugno 1991, n. 18.

Art. 40   48)

48)

Sostituisce l'art. 6 della L.P. 19 giugno 1991, n. 18.

Art. 41   49)

49)

Sostituisce l'art. 7, comma 3, della L.P. 19 giugno 1991, n. 18.

Art. 42   50)

50)

Sostituisce l'art. 8 della L.P. 19 giugno 1991, n. 18.

CAPO IV
Norme transitorie

Art. 43 (Norme transitorie al capo I)

(1) L'ufficio provinciale competente in materia di caccia è obbligato ad eseguire le valutazioni di cui all'articolo 2 a partire dalla stagione venatoria successiva all'anno di entrata in vigore della presente legge.

(2) Per le violazioni della legge provinciale venatoria commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge provinciale e rispetto alle quali non è stata ancora disposta la sospensione del permesso di caccia ai sensi dell'articolo 40/bis della stessa legge, trova applicazione quanto previsto dalla legge provinciale venatoria prima della sua modifica contenuta nella presente legge.

Art. 44 (Abrogazioni)

(1) I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante "Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", sono abrogati.

(2) Gli articoli 5, 9, 10, 12 e 13 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, recante "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali", e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 45 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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