Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.
(1) I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante "Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", sono abrogati.
(2) Gli articoli 5, 9, 10, 12 e 13 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, recante "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali", e successive modifiche, sono abrogati.