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RICERCA:

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h) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 141)
Ricerca e innovazione

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 dicembre 2006, n. 52.

CAPO I
OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)     delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, vede nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione un importante motore per uno sviluppo sostenibile e sociale e per migliorare la competitività e l'attrattività del territorio, con particolare riguardo alle PMI. 2)

(2)  La Provincia promuove la ricerca di base e la ricerca applicata, che contribuiscono al progresso scientifico e non hanno immediato scopo di lucro. Oggetto dell'agevolazione sono gli ambiti della scienza che si orientano agli standard della comunità scientifica internazionale.

(3)  La Provincia promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nello sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell’innovazione di prodotto e di processo uno strumento fondamentale per:

  1. l’incremento del valore aggiunto delle imprese e il rafforzamento della competitività dell’economia;
  2. la valorizzazione delle risorse umane e dell’occupazione in un contesto orientato al rispetto delle pari opportunità e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese in una prospettiva di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.3)

(4)  La Provincia valorizza le attività di ricerca scientifica e sperimentazione, favorendo la collaborazione tra centri di ricerca interni ed esterni alla provincia di Bolzano.

(5)  La Provincia persegue l'obiettivo di avviare e sostenere la creazione di un contesto territoriale integrato tra impresa, ricerca e formazione, al fine di sviluppare una rete di iniziative, attività e strutture per la scienza, la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione.

(6)  La Provincia valorizza la ricerca e l'innovazione ai sensi della presente legge e nel rispetto degli obiettivi strategici dell'Unione Europea. Tuttavia la Provincia si riserva di perseguire proprie strategie di ricerca.

massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1104 - Convenzione-tipo per la stipula di una convenzione di insediamento con imprese
massimeDelibera 6 ottobre 2015, n. 1136 - Cumulabilità delle agevolazioni statali con le agevolazioni della Provincia in ambito economico e semplificazione per le imprese della White List
massimeDelibera 1 luglio 2014, n. 771 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.
3)
L'art. 1, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 5. luglio 2011, n. 5.

Art. 2 (Oggetto)

(1)  La presente legge:

  1. definisce il sistema provinciale della ricerca scientifica e dell'innovazione;
  2. disciplina gli strumenti di programmazione, promozione e monitoraggio della Provincia nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
  3. disciplina l'ambito delle attività meritevoli di essere sostenute e definisce i soggetti ammissibili;
  4. individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità della presente legge.

(2)  La presente legge si orienta in base alle definizioni e ai concetti di scienza, innovazione e trasferimento tecnologico sviluppati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e applicati dall'Unione Europea, in particolare secondo le indicazioni del manuale di Oslo.

CAPO II
RICERCA E INNOVAZIONE

Art. 3 (Il Sistema provinciale della ricerca scientifica)

(1)  La Provincia promuove attività nell'ambito della ricerca scientifica nonché la creazione di una rete di cooperazione fra i soggetti operanti nel settore della ricerca, allo scopo di realizzare un Sistema provinciale della ricerca scientifica:

  1. in costante interazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale;
  2. per ampliare e approfondire le conoscenze scientifiche, nonché per contribuire alla soluzione di problematiche sociali, economiche, culturali e scientifiche;
  3. per mirare al mantenimento e al miglioramento della qualità della vita, della salute e dello sviluppo economico;
  4. per promuovere giovani ricercatori e ricercatrici;
  5. per contribuire alla veloce diffusione e utilizzo di risultati scientifici e di ricerca.

(2)  Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica:

  1. le università e gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati; 4)
  2. gli enti funzionali e strumentali della Provincia che operano nel campo della ricerca;
  3. i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
  4. le imprese nonché altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica localizzate sul territorio provinciale.
4)
La lettera a) dell'art. 3, comma 2, è stata così modificata dall'art. 26, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 4 (Il Sistema provinciale dell'innovazione)

(1)  La Provincia promuove l'innovazione delle imprese, la cooperazione tra imprese e tra queste e i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e della formazione, al fine di creare il Sistema provinciale dell'innovazione, della ricerca applicata e dello sviluppo.

(2)  Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale dell'innovazione:

  1. le imprese, singole o associate;
  2. i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
  3. i centri di competenza riconosciuti dalla Provincia in base a criteri da definire con regolamento di esecuzione;
  4. l’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige, i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa; 5)
  5. gli enti e le organizzazioni pubblici e privati.
5)
La lettera d), dell'art. 4, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 26, comma 2, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 5 (Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione)

(1)  La Provincia costituisce la Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione.

(2)  Il compito della Consulta consiste nell'elaborazione di proposte di linee guida e di priorità per l'incentivazione della scienza e dell'innovazione, che verranno utilizzate per la redazione dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6. 6)

(3)  La Consulta esprime un parere sui documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6. 7)

(4)  La Consulta potrà presentare proposte per il rafforzamento del sistema - Alto Adige nell'ambito di cooperazioni internazionali nella ricerca e nella tecnologia. La Consulta potrà inoltre proporre interventi o programmi atti a promuovere l'attività di ricerca e di innovazione della Provincia.

(5)  La Consulta è composta da:

  1. il Presidente/la Presidente della Provincia;
  2. gli assessori/le assessore competenti per la ricerca scientifica e l'innovazione;
  3. una persona esperta su designazione della Libera Università di Bolzano;
  4. una persona esperta su designazione dell'Accademia Europea;
  5. una persona esperta su designazione del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg;
  6. una persona esperta su designazione della NOI S.p.a.; 8)
  7. una persona esperta su designazione dell'Istituto per lo sviluppo economico della Camera di Commercio di Bolzano;
  8. una persona esperta su designazione dell'Istituto per la promozione dei lavoratori;
  9. quattro persone esperte su designazione delle organizzazioni dei diversi settori economici;
  10. due persone esperte su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
  11. due persone esperte su designazione del Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige;
  12. quattro persone esperte su designazione della Giunta provinciale.

(6)  Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 5, lettere da c) a k), propongono per ogni nomina due persone. La Giunta provinciale sceglie i componenti della Consulta sulla base delle proposte pervenute.

(7)  Nella composizione della Consulta occorre garantire una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

(8)  La Consulta viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

(9)  La presidenza della Consulta viene assunta dal/dalla Presidente della Provincia oppure da un assessore/una assessora da questo/questa delegato/delegata.

(10)  La segreteria della Consulta viene affidata alla ripartizione competente per la ricerca scientifica e l'innovazione. 9)

(11)  La Consulta può emanare un proprio regolamento di gestione.

(12)  La Consulta viene informata sui programmi annuali e sull'attuazione di progetti di ricerca, di sviluppo e di trasferimento tecnologico, su programmi di creazione di cluster, sull'attuazione di programmi europei e su ogni altra attività che la Giunta provinciale riterrà utile per il conseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge.

6)
L'art. 5, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
7)
L'art. 5, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
8)
La lettera f) dell'art. 5, comma 5, è stata prima sostituita dall'art. 26, comma 3, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e successivamente modificata dall'art. 38, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
9)
L'art. 10, comma 5, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

CAPO III
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 6 (Strumenti di programmazione strategica per la ricerca scientifica e l'innovazione) 10)

(1)  La Giunta provinciale delibera i documenti di programmazione pluriennale, che delineano il quadro strategico di un’efficace politica per la ricerca scientifica e l’innovazione, definiscono gli indirizzi e le priorità di promozione e costituiscono la base del sistema di incentivazione. 11)

(2)  La Giunta provinciale delibera annualmente il programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione, che definisce le priorità e gli obiettivi strategici. 12)

(3)  I programmi devono attenersi alle linee di azione prioritarie dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui al comma 1. Essi sono strutturati in modo da consentire una valutazione secondo le linee di indirizzo stabilite dalla Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione. I programmi indicano le priorità e i requisiti per gli interventi a favore delle attività di sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nonché gli stanziamenti messi a disposizione dalla Giunta provinciale. 13)

10)
La rubrica dell'art. 6 è stata così modificata dall'art. 2, comma 4, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
11)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
12)
L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 4, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
13)
L'art. 6, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 6, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 7 (Comitato tecnico)    

(1) L’assessore/L’assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono, d’intesa, il comitato tecnico nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di imprenditori. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette componenti e resta in carica per cinque anni.

(2) Il comitato tecnico esprime pareri sui progetti presentati ai sensi della presente legge e individuati in base ai criteri di attuazione della stessa nonché, su richiesta della ripartizione competente, anche su specifici programmi di attività, iniziative e progetti straordinari presentati dai soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica di cui all’articolo 3 della presente legge.  Esso può essere integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza. 14)

(2/bis)  Per lo svolgimento delle sue funzioni, il comitato tecnico ha la facoltà di avvalersi del parere di altri esperti qualificati non appartenenti all’Amministrazione provinciale, all’uopo incaricati dalla ripartizione provinciale competente. 15)

(3)  Il comitato tecnico viene informato sul programma provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione.

(4)  Il comitato tecnico si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti, che possono essere rappresentati dai propri sostituti. 16)

(5)  Ai componenti delle consulte, comitati tecnici e delle altre commissioni, consigli e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale per le finalità di cui alla presente legge, è riconosciuta l’indennità prevista ai sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La ripartizione provinciale competente è autorizzata, altresì, a sostenere spese di vitto e alloggio dei suddetti componenti per l’espletamento delle loro funzioni, nei limiti e alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali. 17)

14)
L'art. 7, comma 2, è stato così modificato dall'art. 26, comma 5, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
15)
L'art. 7, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 26, comma 6, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
16)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
17)
L'art. 7, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 7, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 8 (Fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione)  

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a istituire una fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione.

(2)  La fondazione persegue lo scopo di far confluire mezzi finanziari per l'attuazione delle misure della presente legge.

(3)  La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione. Lo statuto deve prevedere la nomina degli organi della fondazione da parte della Giunta provinciale.

(4)  Lo statuto deve inoltre prevedere che per la nomina del consiglio di amministrazione della fondazione sia garantita una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

(5)  L'amministrazione e la gestione della fondazione è affidata, in proporzione ai finanziamenti di cui è dotata la fondazione, a un consiglio di amministrazione composto da cinque persone, di cui almeno due persone esperte designate dalle organizzazioni dei diversi settori economici.

(6)  Il consiglio di amministrazione viene nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

(7)  La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio della fondazione e per i successivi incrementi dello stesso. Alla costituzione del patrimonio e ai successivi incrementi possono partecipare anche altri soggetti pubblici o privati.

(8)  La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere contributi annuali a carico del bilancio provinciale per l'amministrazione e la gestione della fondazione.

(9)  La spesa per i contributi di cui al comma 8 nonché per i successivi incrementi del patrimonio istitutivo di cui al comma 7 è autorizzata con la legge finanziaria annuale. La Giunta provinciale può destinare quote del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, nei limiti dei relativi rientri, all'incremento del patrimonio della fondazione. In tali casi gli importi in questione affluiscono direttamente alla Fondazione.18)

(10)  La fondazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione con l'utile netto del capitale della fondazione stessa e tramite la partecipazione diretta al capitale di rischio di una società fondata da più aziende e/o da un fondo locale di partecipazione azionaria, la quale abbia come scopo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. Le partecipazioni dirette di capitale non possono superare il 30 per cento del capitale della società.

18)
L'art. 8, comma 9, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

Art. 8/bis   19) 

19)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5, e successivamente abrogato dall'art. 66, comma 1, lettera a), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 9 (Azioni per la promozione della ricerca scientifica)             delibera sentenza

(1)  La Provincia, in coerenza con i documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6 e nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea, promuove lo sviluppo e l'internazionalizzazione della ricerca mediante: 20)

  1. assegnazioni e altri vantaggi economici, anche pluriennali, per garantire e sostenere la continuità di programmazione e l’attività ordinaria di università e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati dotati di personalità giuridica, di enti funzionali e strumentali della Provincia nonché di altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo della ricerca scientifica; 21)
  2. intese e accordi di programma con università e altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati; 22)
  3. indizione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica;
  4. incentivazione alla partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca scientifica;
  5. finanziamento o cofinanziamento di convegni, fiere, conferenze e specifiche iniziative di formazione;
  6. promozione di giovani ricercatori e ricercatrici e in particolare promozione del genere sottorappresentato;
  7. promozione di progetti per la comunicazione scientifica;
  8. istituzione o partecipazione a premi, borse di studio e contributi individuali per ricerca; 23)
  9. finanziamento di iniziative per l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio banche dati ad accesso aperto, pubblicazioni aperte, software open source;24)
  10. sostegno o partecipazione a iniziative, premi e campagne di sensibilizzazione, anche a livello nazionale, dell’area dell’Euroregione alpina Tirolo - Alto Adige - Trentino (Euregio) e a livello internazionale, qualora di interesse strategico per la Provincia; 25)
  11. attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica. 26)
massimeDelibera 19 marzo 2024, n. 154 - Criteri per l’assegnazione dei Premi "Research-" e "Women in Science-" nonché "Junior Research-Award Südtirol/Alto Adige"
massimeDelibera 27 febbraio 2024, n. 86 - Criteri per la concessione di contributi per la pubblicazione di articoli scientifici in formato open access - "Contributi Open Access"
massimeDelibera 28 novembre 2023, n. 1038 - Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione – Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 “Ricerca e innovazione”
massimeDelibera 14 giugno 2022, n. 413 - Criteri per il finanziamento di progetti di ricerca europei d’eccellenza (Seal of Excellence)
massimeDelibera 11 dicembre 2019, n. 1063 - Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione della ricerca scientifica – Legge provinciale del 13.12.2006, n. 14 "Ricerca e innovazione"
massimeDelibera 11 giugno 2019, n. 462 - Criteri per il finanziamento di brevi periodi di mobilità internazionale di ricercatrici e ricercatori (modificata con delibera n. 1169 del 30.12.2019 e delibera n. 560 del 09.08.2022)
massimeDelibera 8 maggio 2018, n. 397 - Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione - Legge provinciale del 13.12.2006, n. 14 “Ricerca e innovazione” (modificata con delibera n. 1177 del 20.11.2018, delibera n. 444 del 23.06.2020, delibera n. 660 del 02.09.2020 e delibera n. 776 del 13.10.2020)
20)
L'alinea dell'art. 9, comma 1, è stata prima modificata dall'art. 26, comma 11, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e successivamente dall'art. 2, comma 7, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
21)
La lettera a) dell'art. 9, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 8, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
22)
La lettera b), dell'art. 9, comma 1, è stata così modificata dall'art. 26, comma 12, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
23)
La lettera h) della'art. 9, comma 1, è stata così modificata dall'art. 38, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
24)
La lettera i), dell'art. 9, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 26, comma 13, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
25)
La lettera j), dell'art. 9, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 38, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
26)
La lettera k) dell'art. 9, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 9, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 9/bis (Forme di agevolazione per la ricerca scientifica)

(1) La Provincia attua le azioni previste all’articolo 9 utilizzando i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:

  1. contributi;
  2. assegnazioni;
  3. premi e borse di studio;
  4. quote di partecipazione.

(2) La Provincia può inoltre effettuare spese dirette e conferire appositi incarichi per l’attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica. 27)

27)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 10, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 10 (Azioni per la promozione dell'innovazione)

(1)  La Provincia promuove, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, lo sviluppo dell'innovazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, mediante:

  1. aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo, consulenza in materia di innovazione anche in cooperazione con istituti di ricerca nazionali ed esteri; 28)
  2. stipulazione di convenzioni tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti operanti nel settore della ricerca e dell'innovazione a livello statale e internazionale;
  3. finanziamento di progetti di ricerca applicata finalizzati allo sviluppo di tecnologie e processi innovativi;
  4. sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento dell’assunzione di personale altamente qualificato oppure del distacco temporaneo di personale altamente qualificato da parte di università, organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e imprese, nonché tramite la concessione di premi alle imprese per l’assunzione di personale altamente qualificato; 29)
  5. concessione di contributi per la promozione di attività imprenditoriali nonché di "spin off" attuati da università, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e privati, imprese o da altri enti appositamente costituiti; 30)
  6. svolgimento di iniziative mirate all’acquisizione di diritti di proprietà industriale; 31)
  7. indizione di bandi per il finanziamento di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo;
  8. partecipazione a programmi europei e attuazione di programmi europei; 32)
  9. individuazione, sviluppo e sostegno finanziario di cluster e di altre forme di collaborazione tra imprese con particolare riguardo alle imprese leader;
  10. partecipazione a capitale di rischio oppure a fondi per la prestazione di garanzie a favore di imprese nonché capitalizzazione di nuove imprese o di imprese innovative in fase di costituzione; 33)
  11. partecipazione al capitale e finanziamento delle spese di gestione di parchi tecnologici, incubatori d'impresa, poli di innovazione e altri enti finalizzati alla promozione della ricerca e dell'innovazione; 34)
  12. attuazione di iniziative, studi e ricerche per la promozione dell'innovazione;
  13. aiuti alle imprese volti all'introduzione di sistemi di management,35)
  14. misure a sostegno delle start-up innovative tramite la concessione di contributi fino al 100 per cento a copertura delle spese correnti e per la durata di eventi eccezionali determinanti un grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107, comma, 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il contributo può essere concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; 36)
  15. attuazione di campagne di sensibilizzazione, eventi e altre iniziative in materia di innovazione, ricerca e sviluppo. A tal fine la Provincia può anche effettuare spese dirette e conferire appositi incarichi. 37)

(2)  Nel caso di azioni intraprese in attuazione di accordi tra la Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione degli aiuti, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge e dai relativi criteri applicativi vigenti, allo scopo di garantire la coerenza delle procedure individuate con l’accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia affidata a un comitato tecnico nominato ad hoc. 38)

(3)  Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico non è previsto alcun compenso. 38)

28)
La lettera a) dell'art. 10, comma 1, è stata così modificata dall'art. 2, comma 11, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
29)
La lettera d), dell'art. 10, comma 1, è stata prima modificata dall'art. 26, comma 14, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e successivamente sostituita dall'art. 2, comma 12, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
30)
La lettera e) dell'art. 10, comma 1, è stata così modificata dall'art. 2, comma 13, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
31)
La lettera f) dell'art. 10, comma 1, è stata così modificata dall'art. 2, comma 14 della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
32)
La lettera h) dell'art. 10, comma 1, è stata così modificata dall'art. 2, comma 15 della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
33)
La lettera j) è stata così sostituita dall'art. 2, comma 16, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
34)
La lettera k) dell'art. 10, comma 1, è stata così modificata dall'art. 2, comma 17 della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
35)
La lettera m) è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 18, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
36)
La lettera n) è stata aggiunta dall'art. 26, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
37)
La lettera o) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 19, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
38)
L'art. 10, commi 2 e 3, sono stati aggiunti dall'art. 10, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 11 (Creazione di istituzioni e fondazioni per la ricerca) 39)

(1)  La Provincia può istituire e finanziare nuovi istituti di ricerca e servizi di supporto scientifico che riguardino settori di ricerca rilevanti per la scienza e l'economia in provincia di Bolzano.

(2)  La Provincia può partecipare all'istituzione e al sostegno di fondazioni, ivi comprese quelle connesse a università pubbliche con sede nell’area dell’Euroregione alpina Tirolo-Alto Adige-Trentino (Euregio), orientate a un sostegno duraturo e mirato della ricerca di base e applicata ovvero al sostegno dell'innovazione. 40)

39)
Vedi anche l'art. 14 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
40)
L'art. 11, comma 2, è stato così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.

Art. 12 (Forme di agevolazione)

(1)  Per l'attuazione degli interventi indicati all'articolo 10 la Provincia utilizza i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:

  1. contributi in conto capitale;
  2. contributi in conto interessi;
  3. finanziamenti a tasso agevolato;
  4. 41)
  5. garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
  6. partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;
  7. costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;
  8. altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta provinciale.

(2) La Provincia può concedere le agevolazioni economiche di cui al comma 1 direttamente o tramite società controllate, in-house, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o enti da essa dipendenti. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione di tali agevolazioni. 42)

41)
La lettera d) dell'art. 12, comma 1, è stata abrogata dall'art. 42, comma 1, lettera cc) della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
42)
L'art. 12, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 20, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 13 (Soggetti beneficiari)

(1)  Ai sensi della presente legge e in conformità alla normativa dell'Unione europea, sono soggetti beneficiari: 43)

  1. le imprese singole o associate;
  2. le università e gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati dotati di personalità giuridica, gli enti funzionali e strumentali della Provincia nonché le altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo della ricerca scientifica; 44)
  3. gli investitori istituzionali e le società finanziarie di sviluppo;
  4. le cooperative di garanzia collettiva fidi e i loro consorzi;
  5. i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;
  6. le persone fisiche e giuridiche che intendano avviare nuove attività imprenditoriali  oppure che svolgano attività di ricerca scientifica; 45)
  7. le forme associative e consortili fra i soggetti sopra indicati;
  8. gli enti locali e altri enti pubblici;
  9. le società di servizi alle imprese esercenti attività di innovazione, formazione e ricerca;
  10. i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione.

(2)  I soggetti beneficiari devono svolgere attività economiche o di ricerca sul territorio provinciale.

(3)  Nel caso di misure di cui all’articolo 9, comma 1, lettera j), i soggetti beneficiari possono svolgere le loro attività anche al di fuori del territorio provinciale. 46)

43)
L'art. 13, comma 1, è stato così modificato dall'art. 26, comma 15, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
44)
La lettera b), dell'art. 13, comma 1, è stata prima modificata dall'art. 26, comma 16, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e successivamente dall'art. 2, comma 21, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
45)
La lettera f) dell'art. 13, comma 1, è stata così modificata dall'art. 2, comma 22, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
46)
L'art. 13, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 38, comma 4, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 14 (Monitoraggio e valutazione)   

(1) La ripartizione provinciale competente provvede, direttamente o attraverso un'apposita convenzione con uno o più soggetti qualificati, a raccogliere  e monitorare  sistematicamente i dati riguardanti l'entità e la tipologia degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo effettuati da imprese e da altri soggetti di diritto pubblico e privato nonché gli indicatori circa l'efficienza e l'efficacia dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione realizzati nel territorio provinciale. 47)

(2) 48)

(3) I risultati del monitoraggio sono uno strumento utile alla Provincia per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e orientamento in materia di ricerca e innovazione. 49)

(4) La Provincia promuove inoltre l’accesso aperto ai risultati della ricerca e favorisce l’implementazione di sistemi digitali integrati per la diffusione pubblica della conoscenza nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione. Le iniziative di ricerca e innovazione finanziate o cofinanziate con fondi pubblici, e in particolare i risultati dei progetti e le relative pubblicazioni, possono essere rese accessibili anche attraverso portali pubblici dedicati. 50)

(5) Per consentire l’espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 4, comma 2, nonché i beneficiari di cui all’articolo 13, che direttamente, indirettamente o anche solo parzialmente fruiscono di contributi pubblici per la ricerca e l’innovazione, sono tenuti a conferire i dati e le informazioni relativi alle attività di ricerca e innovazione nel sistema di monitoraggio provinciale, secondo le prescrizioni della ripartizione provinciale competente ai sensi del comma 1. 51)

(6)  La ripartizione provinciale competente effettua la valutazione dell'attività di ricerca scientifica sulla base dei dati e documenti forniti ai sensi del presente articolo ed elaborati nel sistema di monitoraggio della Provincia. Le modalità di raccolta, monitoraggio e valutazione di tali dati sono definite con regolamento di esecuzione. 52)

(7)  Le funzioni di monitoraggio, di valutazione e di promozione dell’innovazione  e della ricerca scientifica  previste dalla presente legge possono essere svolte in collaborazione con gli enti strumentali della Provincia, sulla base di specifici accordi approvati dalla Giunta provinciale. Le attività possono svolgersi anche con il coinvolgimento di strutture provinciali  oppure anche di soggetti esperti esterni, pubblici o privati. 53)

47)
L'art. 14, comma 1, è stato così modificato dall'art. 26, comma 17, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
48)
L'art. 14, comma 2, è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera c), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
49)
L'art. 14, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 18, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
50)
L'art. 14, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 19, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
51)
L'art. 14, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 20, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
52)
L'art. 14, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 21, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
53)
L'art. 14, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 21, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 23, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

CAPO IV
SOSTEGNO DI CLUSTER, CENTRI DI COMPETENZA E COOPERAZIONE FRA IMPRESE

Art. 15 (Interventi a favore della cooperazione tra imprese)

(1)  Allo scopo di aumentare la concorrenzialità delle imprese, la Provincia favorisce un modello di sviluppo basato sulla cooperazione tecnologica e in particolare sulla formazione di cluster.

(2)  A tale scopo la Provincia provvede ad individuare le procedure e i criteri di individuazione dei cluster nonché le linee di indirizzo per la definizione dei cluster tematici.

(3)  Al fine di promuovere processi di aggregazione e cooperazione tra imprese, la Provincia concede aiuti per la realizzazione di cluster che abbiano la finalità di migliorare e rinnovare prodotti, servizi, processi produttivi e organizzativi o programmi di crescita dimensionale, nonché centri di competenza che possano stabilmente fornire servizi per la diffusione di innovazione tecnica e organizzativa alle imprese associate.

(4)  La Giunta provinciale individua e censisce i centri di competenza di cui all'articolo 4 ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.

(5)  La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare tramite le scuole professionali all'istituzione, al finanziamento e alla gestione dei centri di competenza di cui all'articolo 4, anche mediante l'acquisto di quote di capitale.

Art. 16 (Programmi europei e internazionali)

(1)  I documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione e i programmi annuali si orientano in base alle strategie dell'Unione europea e dei programmi di ricerca europei nonché agli orientamenti dei fondi strutturali europei. 54)

(2)  La Provincia sostiene la partecipazione di istituti di ricerca e di imprese locali a programmi di rilevanza europea.

(3)  La Provincia è autorizzata a finanziare iniziative contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea e a prefinanziare le quote di contributo dell'Unione europea  e nazionali previste dagli stessi programmi. 55)

(4)  Viene ottimizzata l'offerta di servizi di consulenza sulle possibilità di sostegno regionale ed europeo degli investimenti di ricerca e innovazione.

54)
L'art. 16, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 24, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
55)
L'art. 16, comma 3, è stato così modificato dall'art. 26, comma 23, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 1756) 

56)
Reca modifiche all'art. 7, comma 1, della L.P. 12 dicembre 1997, n. 17.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 (Criteri)     delibera sentenza

(1)  Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono determinati i contenuti tecnici, l'entità degli aiuti, i beneficiari, i requisiti d'accesso e le sanzioni. 57)

massimeDelibera 28 novembre 2023, n. 1038 - Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione – Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 “Ricerca e innovazione”
massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1104 - Convenzione-tipo per la stipula di una convenzione di insediamento con imprese
massimeDelibera 8 maggio 2018, n. 397 - Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione - Legge provinciale del 13.12.2006, n. 14 “Ricerca e innovazione” (modificata con delibera n. 1177 del 20.11.2018, delibera n. 444 del 23.06.2020, delibera n. 660 del 02.09.2020 e delibera n. 776 del 13.10.2020)
57)
L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

Art. 19 (Tutela dei dati)

(1)  I membri di ogni gruppo tecnico e organo e gli esperti sono tenuti, a tutela degli interessi degli istituti di ricerca e di coloro che presentano domande di agevolazione, a mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, in particolar modo nelle attività di consulenza e di valutazione.

Art. 2058) 

58)
Sostituisce il punto 40 dell'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 21 (Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio)

(1)  Le spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 8, sono stabilite con legge finanziaria annuale distintamente per la ricerca scientifica e per l'innovazione.

(2)  Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 2006 per l'applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, tabella A, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13:

n. 66:

- 1.000.000 euro

n. 68:

+ 1.000.000 euro.

(3)  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

UPB in diminuzione:

 

UPB 09120 - Assegni a favore delle famiglie:

- 1.000.000 euro

UPB 04230 - Ricerca scientifica universitaria:

- 1.500.000 euro

UPB in aumento:

 

UPB 09140 - Interventi per il sostegno alle famiglie:

+ 1.000.000 euro

UPB 19215 - Interventi per innovazione, ricerca e sviluppo:

 

+ 1.500.000 euro.

Art. 22 (Notifica alla Commissione Europea)

(1)  L'entità degli aiuti concessi in base alla presente legge è stabilita con delibera della Giunta provinciale, che viene notificata alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Tali aiuti potranno essere erogati solo dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea.59)

59)
L'art. 22 è stato così modificato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

Art. 23 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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