(1) La Giunta provinciale delibera i documenti di programmazione pluriennale, che delineano il quadro strategico di un’efficace politica per la ricerca scientifica e l’innovazione, definiscono gli indirizzi e le priorità di promozione e costituiscono la base del sistema di incentivazione. 11)
(2) La Giunta provinciale delibera annualmente il programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione, che definisce le priorità e gli obiettivi strategici. 12)
(3) I programmi devono attenersi alle linee di azione prioritarie dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui al comma 1. Essi sono strutturati in modo da consentire una valutazione secondo le linee di indirizzo stabilite dalla Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione. I programmi indicano le priorità e i requisiti per gli interventi a favore delle attività di sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nonché gli stanziamenti messi a disposizione dalla Giunta provinciale. 13)