(1) Per l'attuazione degli interventi indicati all'articolo 10 la Provincia utilizza i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:
(2) La Provincia può concedere le agevolazioni economiche di cui al comma 1 direttamente o tramite società controllate, in-house, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o enti da essa dipendenti. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione di tali agevolazioni. 42)